Il Tribunale di Brescia, con questa pronuncia meritevole di nota, nel richiamare i due principi, oramai consolidati in giurisprudenza, secondo i quali ai contratti di leasing risolti prima del fallimento non si applica l’art. 72 quater L.F. e al contratto di leasing traslativo si applica, in astratto, l’art. 1526 c.c. (cfr. Cass. n. 2538/2016 – su Iusletter “Inapplicabilità dell’art. 72 quater LF ai contratti di leasing risolti prima del fallimento”) ha rigettato la domanda della Curatela che aveva convenuto in giudizio una società per ottenere la restituzione degli importi pagati in esecuzione di un contratto di leasing immobiliare, risolto ante fallimento, per inadempimento della società poi fallita. Ciò in considerazione “dell’efficacia preclusiva del provvedimento del giudice delegato che ha ammesso il credito della società di leasing relativo alle rate scadute e non pagate proprio sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del contratto”.
Nel caso di specie, la società di leasing aveva, con due distinte domande, insinuato al passivo del fallimento della società utilizzatrice il credito costituito dai canoni scaduti e non pagati e chiesto la rivendica dell’immobile concesso in locazione finanziaria. Entrambe le domande erano state accolte dal Giudice Delegato, sul presupposto, pacifico ed incontestato, che il contratto di leasing fosse stato risolto ante fallimento per inadempimento della società poi fallita.
Il Fallimento, tuttavia, chiamava in giudizio la società di leasing per ottenere la restituzione degli importi pagati in esecuzione del contratto di leasing immobiliare risolto ante fallimento.
Il Tribunale rigettava la domanda del Fallimento, sulla scorta di quanto statuito dall’art. 96 u.c. L.F., secondo cui il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, produce effetti soltanto ai fini del concorso.
A tal riguardo l’orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, infatti, ritiene che “l’accertamento giudiziale del credito in sede di verifica del passivo ha forza di giudicato endofallimentare, vale e dire idoneo a determinare effetti preclusivi esclusivamente nell’ambito della procedura fallimentare”, con la conseguenza che “se non impugnato, il decreto di approvazione dello stato passivo esclude la possibilità di riproporre, all’interno della detta procedura, ogni questione concernente l’esistenza del credito, la sua entità, l’efficacia del titolo da cui deriva, l’esistenza di cause di prelazione” (per tutte Cass. SS.UU. 16508/2010).
In definitiva, l’avvenuta ammissione al passivo del credito della società di leasing, relativamente alle rate scadute e non pagate sul presupposto dell’intervenuta risoluzione del contratto, è preclusiva dell’azione di ripetizione e rende, di conseguenza, inammissibile la relativa domanda della curatela.
Trib. Brescia, 2 agosto 2016, n. 2542 (leggi la sentenza)