Tribunale di Napoli, 23 settembre 2014
Con la sentenza in commento il Tribunale di Napoli ha stabilito il principio di merito secondo cui la concessione, da parte di un istituto di credito, di un mutuo per una ragione diversa da quella indicata nel contratto, non determini automaticamente la nullità dello stesso.
Nel caso di specie, il debitore aveva proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo, chiedendo che venisse revocato poiché nullo il contratto di mutuo in forza del quale era stato ottenuto.
A parere dell’attore, il mutuo doveva essere dichiarato nullo poiché concesso al fine di finanziare un programma di investimento, ma utilizzato dalla Banca per ripianare la precedente esposizione debitoria dell’azienda.
Il Tribunale, pur accertando che le somme erogate fossero state effettivamente utilizzate per risanare il debito del mutuatario, ha ritenuto, in ogni caso, il contratto valido in quanto :“la concessione di una dilazione di pagamento per un credito immediatamente esigibile in cambio di una diversa regolamentazione delle condizioni relative costituisce uno scambio economico effettivo e meritevole di tutela giudirca”.
Infatti, a parere del Giudice, la nullità può essere pronunciata solo qualora la causa effettiva dell’operazione di finanziamento sia contraria a norme imperative e pertanto illecita.
21 ottobre 2014
Matteo Mauro – m.mauro@lascalaw.com