02.09.2015 Icon

Contratto di franchising: prassi e criticità

Il contratto di franchising è un particolare genus contrattuale elaborato negli Stati Uniti nella seconda metà dell’800 divenendo, in breve tempo, una delle formule commerciali più utilizzate nella distribuzione commerciale di prodotti e servizi in tutto il mondo. In Italia, in particolare, la formula del franchising gode di un crescente successo: basti pensare che, negli ultimi vent’anni, le reti in franchising sono quadruplicate, ed è quadruplicato il numero dei franchisee (affiliati). Secondo i dati raccolti da Assofranchising, dal 2008 al 2014 i franchisor sono cresciuti del 14,5% dal 2008 al 2014, il giro d’affari nello stesso periodo, ha registrato un incremento del 4,2% e gli addetti al settore sono cresciuti del 4,1%.

Esistono, tuttavia, criticità di non poco conto generate, in particolare, dalla forte limitazione di autonomia imprenditoriale che generalmente subiscono gli affiliati (franchisee) e dall’accentuata situazione di dipendenza, giuridica ed economica, in cui gli stessi si trovano nei confronti dell’affiliante (franchisor). In Italia, la legge che disciplina questo tipo di contratto è la 1292004. Questa legge ha in realtà generato non pochi dubbi interpretativi dettati soprattutto dalla sua genericità relativamente ad elementi di enorme rilievo pratico come la comunicazione delle informazioni pre-contrattuali (incluso il business plan) il cui fine è quello di rendere edotto l’aspirante affiliato circa la realtà imprenditoriale cui si andrà ad affiliare e il rilascio del know-how, cioè di quel sapere tecnico che avvantaggerà il franchisee rispetto ai competitor.

Per ciò che attiene la trasmissione delle informazioni precontrattuali, come accennato poco fa, è previsto l’obbligo del franchisor di consegnare all’aspirante affiliato, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, la copia completa del contratto stesso, corredato da una serie di informazioni riguardanti la rete, gli affiliati esistenti nella rete, il contenzioso nella rete etc. allo scopo di colmare il gap informativo tra le parti e di consentire al potenziale affiliato una decisione informata e consapevole. In questo senso, spesso accade che venga incluso tra i documenti precontrattuali anche il business plan indicante lo status quo della società e le prospettive di redditività. Tuttavia, a dispetto di quanto previsto in via teorica dalla legge, sono purtroppo frequenti, da un punto di vista eminentemente pratico, i casi in cui all’affiliato non venga fornita un’ informazione adeguata, o vengono fornite informazioni erronee o ingannevoli. Ciò non soltanto perché l’elusione di tale obbligo legislativo viene “incoraggiato” dall’assenza di efficienti tutele; ma anche perché tale obbligo presenta alcune evidenti lacune, che non permettono all’affiliato un opportuno esame dell’affiliazione proposta. Per cui, al di là della (spesso illusoria) esperibilità di un azione di annullamento per dolo o errore, l’unica conseguenza cui può andare incontro il franchisor è quella di una sanzione irrogata dall’AGCOM per pubblicità ingannevole; una conseguenza che può certamente creare problemi per il franchisor ma che non tutela sufficientemente il franchisee.

Altro elemento critico nell’ambito del franchising è costituito dal know-how che consiste in ciò che dovrebbe consentire all’affiliato di godere in modo stabile di un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Tuttavia, la legge è abbastanza lacunosa sul punto non definendo in modo dettagliato quali siano i requisiti minimi necessari affinché il rilascio nel know-how sia considerato sufficiente. Spesso accade che il know-how trasmesso dal franchisor al franchisee si riveli insufficiente, o addirittura del tutto inesistente.

In questo senso, in attesa che il legislatore intervenga sulla L. 1294 andando a definire in modo maggiormente dettagliato i requisiti e le condizioni di tale contratto, si ritiene assolutamente imprescindibile per coloro che intendano svolgere la propria attività in franchising, prestare grande attenzione in particolare a questi due elementi restando coscienti del fatto che è sempre preferibile e raccomandabile affidarsi ad esperti (avvocati e commercialisti ad esempio) che possano offrire maggiori tutele per la buona riuscita dell’operazione.

2 settembre 2015Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com