Nel caso in esame, una società per azioni ha stipulato un contratto quadro di factoring, con il quale ha previsto la cessione, in favore del factor, di tutti i crediti, presenti e futuri, derivanti dalla propria attività commerciale.
In seguito al fallimento della società cedente, la Procedura ha agito per la revoca di tutti i pagamenti effettuati in favore del factor nel semestre anteriore al fallimento dai debitori della società, nell’ambito dell’operazione di factoring. Il factor, costituendosi in giudizio, si è opposto alla domanda, sottolineando la natura complessa del rapporto instauratosi tra le parti.
Il Giudice, una volta esclusa la revocabilità del contratto quadro di factoring per il decorso dei limiti temporali di decadenza, ha ammesso, invece, in astratto, la revocabilità dei singoli pagamenti effettuati dai debitori ceduti in esecuzione del contratto quadro, e ciò in forza dell’autonomia negoziale che assiste i pagamenti medesimi.
In relazione a quanto sopra, il Giudicante ha evidenziato come il factoring rientri nella più ampia figura giuridica della cessione dei crediti (artt. 1260 e ss. c.c.), istituto che autorevole dottrina considera quale negozio giuridico astratto, in virtù della variabilità della propria causa.
Sulla scorta di tale variabilità, il Giudice ha, quindi, ricercato quali cause le parti volessero in concreto perseguire, rinvenendone principalmente due.
La prima è risultata essere di natura finanziaria: la società ha ceduto tutti i propri i crediti con l’obiettivo di ottenere la liquidità necessaria a sostenere l’attività di impresa; il factor, invece, era garantito dalla solvibilità dei debitori ceduti, nonché dalla natura pro solvendo della cessione.
La seconda causa è apparsa essere di natura gestionale, ossia quella di affidare al factor la complessa attività di riscossione dei crediti.
Da quanto sopra, ne consegue che con il contratto quadro di factoring la società poi fallita ha inteso cedere al factor i propri crediti, ricevendo – di contro – anticipazioni su quanto ceduto, al netto di interessi pattuiti e commissioni per il servizio di riscossione.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che i suddetti pagamenti debbano considerarsi esenti da revocatoria fallimentare, in quanto gli importi corrisposti dai debitori ceduti non sono mai entrati nel patrimonio della società cedente, essendo stati legittimamente incamerati dal factor quali corrispettivi sulle anticipazioni effettuate in favore della cedente.
Trib. Salerno, 2 febbraio 2016, n. 435
18 aprile 2016