Il concordato preventivo con continuità aziendale deve ravvisarsi solo nell’ipotesi in cui esso preveda la prosecuzione dell’attività dell’impresa in capo al debitore e, perciò, l’assunzione del relativo rischio, ciò che non risulta sussistere nel caso di affitto di azienda.
L’art. 186-bis l. fall prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga attraverso i profitti generali dell’azienda ceduta; da qui la necessità dell’indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura e dell’attestazione che la prosecuzione è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Per tale ragioni, non rientra nella ratio della norma sopra citata una cessione dell’azienda in cui la soddisfazione dei creditori sia basata sul prezzo di vendita, posto che con essa non si contemplerebbe il permanere del rischio dell’impresa.
Corte di Appello di Firenze, 5 aprile 2017
Giulia Ubertone – g.ubertone@lascalaw.com
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