L’Ordinanza di Protezione Civile n. 655 del 25.3.2020 all’art. 4.1 ha espressamente dato agli enti locali (che siano anche stazioni appaltanti, ovviamente) la facoltà di derogare agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del d. lgs. 50/2016, cioè del codice dei contratti pubblici, il quale peraltro già prevede (v. art. 63.2 c) o art. 163, addirittura) i casi di urgenza o di somma urgenza.
Si tratta, comunque, della deroga alla normativa sulle procedure aperte o ristrette ed a quella sulla pubblicazione dei documenti di gara.
La disposizione ha fugato, dunque, ogni dubbio sulla circostanza che lo stato di emergenza sanitaria attuale consenta di derogare agli ordinari obblighi di rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza nei pubblici appalti, attesa la stringente necessità temporale e materiale che attanaglia, anzitutto, le Regioni, essendo il Sistema Sanitario Nazionale funzionante su base regionale
Pochi giorni dopo la Commissione Europea ha emesso, il 1° aprile, la Comunicazione C 108/1, relativa ai propri orientamenti negli appalti pubblici nella situazione emergenziale da Coronavirus. Naturalmente il richiamo alle varie normative nazionali è solo indiretto, prendendo la Commissione posizione sulla Dir. 2014/24/UE, ed i temi toccati sono certamente più ampi rispetto a quelli del provvedimento sopra menzionato, ma rientrano, sostanzialmente, nella stessa categoria: verifica dei presupposti normativi per la disapplicazione temporanea della normativa sugli appalti.
La comunicazione presenta la particolarità di essere, concettualmente, scritta al contrario.
Si apre, infatti, (art. 1) con una serie di richiami puntuali alla Direttiva sopra citata, vertenti essenzialmente: sulle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti (riduzione dei termini delle procedure aperte o ristrette, ricorso a procedura negoziata senza pubblicazione previa, aggiudicazione diretta a operatore in grado di rispettare i vincoli tecnici e temporali dell’urgenza); sulla possibilità di ricorrere ad appalti aggiudicabili in pochi giorni o ore, anche contattando direttamente contraenti o fornitori; sulla possibilità di interagire direttamente col mercato e di fare matchmaking, ricorrendo senza vincoli di sorta a tutto quanto le tecnologie informatiche possono consentire.
L’art. 2 precisa ulteriormente (ai punti 2.1 e 2.2) le modalità a disposizione delle stazioni appaltanti per la riduzione dei termini e la motivazione dell’urgenza, nonché i limiti entro i quali si può procedere. All’art. 2.3 viene precisata la modalità di adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione, approfondendo quanto già detto in apertura.
La parte più rilevante, giacché costituisce una in fondo utile indicazione per lo strumentario ermeneutico, è quella finale (art. 2.3.1-2.3.4).
Qui si viene a precisare che: il numero di pazienti Covid-19 che hanno bisogno di cure mediche e gli sviluppi, in generale, della pandemia devono essere considerati imprevedibili per qualunque amministrazione aggiudicatrice, non potendosi ragionevolmente prevendere in anticipo le esigenze specifiche degli ospedali e di altre istituzioni sanitarie in relazione alla fornitura di cure, dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari, posti letto supplementari e infrastrutture ospedaliere e di terapia intensiva aggiuntive (2.3.1) Le esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie (forniture, servizi e lavori pubblici) devono essere soddisfatte con la massima celerità possibile, ed occorrerà una valutazione caso per caso al fine di stabilire se ciò renda impossibile rispettare i brevissimi termini previsti dalla procedura accelerata aperta o ristretta. Viene citata la giurisprudenza della CGUE, consolidata in materia di urgenza (2.3.2). Ma soprattutto “…non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19” (2.3.3), ferma la necessità di limitare temporalmente le deroghe fino a raggiungere “situazioni più stabili” (2.3.4).
Questi ultimi, probabilmente, pur collocati in coda, sono i punti più rilevanti della Comunicazione, atteso che, nel confermare la situazione di emergenza ed urgenza, danno indicazioni ermeneutiche che, pur non vincolanti per le corti nazionali, costituiscono un valido supporto in caso di contestazioni; il resto del provvedimento detta, invece, criteri e indicazioni già contenuti nella Direttiva e nella normativa di recepimento, ed infatti erano già state adottate, una settimana prima, dalla nostra protezione civile.
Ord., Protezione Civile, 25 marzo 2020, n. 655Commissione Europea, Comunicazione C 108/1Pierluigi Giammaria – p.giammaria@lascalaw.com
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