21.10.2016 Icon

Continuità aziendale: la preminenza della componente liquidatoria è irrilevante

La disciplina dettata per il concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis Legge Fall. si applica tutte le volte che il piano preveda la continuità diretta (da parte del debitore) o indiretta (cessione dell’azienda in esercizio o conferimento), indipendentemente dalla preminenza quantitativa della componente liquidatoria o di quella attribuibile alla prosecuzione dell’impresa.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Massa che, chiamato a pronunciarsi sulla fattibilità di una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, ha chiarito quali siano i presupposti di applicazione di detta disciplina.

L’interrogativo a cui il Collegio è stato chiamato a fornire una risposta nasce dal raffronto quantitativo tra le diverse componenti finanziarie che concorrono a generare il flusso di cassa complessivo per il pagamento dei debiti concordatari, data la sproporzione tra l’apporto generato dalla continuazione dell’attività aziendale se confrontata con la componente finanziaria derivante dalla liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.

Una risposta al dubbio ermeneutico prospettato è stato risolto dal Tribunale mediante l’analisi del dato normativo di cui all’art. 186 bis, L. Fall. il cui primo comma recita che “quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano, le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa”.

Nello specifico, il dato testuale fa leva su  una nozione di continuità che rileva eminentemente a livello di piano di concordato sviluppabile secondo i moduli della continuità diretta (prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore), o indiretta (cessione dell’azienda in esercizio o conferimento in una o più).

Di qui la conclusione che con questi moduli può invero coesistere la liquidazione dei beni non funzionali, ma il rapporto tra le due componenti compresenti  – liquidatoria e continuativa dell’attività aziendale – va risolto non già in termini di considerevole preminenza quantitativa dell’una o dell’altra, bensì in una coessenziale funzionalizzazione di tali componenti al superamento della crisi.

Quindi, secondo le prescrizioni imperative del citato articolo, laddove si sia in presenza di una domanda di concordato con continuità aziendale, al fine di valutare la legittimità di tale proposta, le due componenti supra evidenziate dovranno essere applicate quando la continuazione dell’attività giustifichi le cautele informative previste dal secondo comma lettera a) e, come prescrive la lettera b), la prosecuzione dell’attività prevista dal piano venga attestata come funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.Luigia Cassottal.cassotta@lascalaw.com