15.12.2017 Icon

Contesta le copie fotostatiche o taci per sempre

Il disconoscimento della copia fotostatica prodotta in giudizio ex art 2719 c.c., per poter esplicare i propri effetti, deve essere effettuato in modo formale e specifico con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta; pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che si intende contestare.

È questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 27233/17, depositata il 16 novembre.

Come è notorio, ai fini del disconoscimento della copia fotostatica ex art. 2719 c.c., la copia prodotta in giudizio si ha per riconosciuta solo se la controparte non la disconosca in modo formale ex artt. 214 e 215 c.p.c., entro la prima udienza o nell’udienza successiva alla produzione in giudizio, tale per cui, il documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia che non venga espressamente disconosciuto dalla controparte a norma dell’art. 2719 c. c., deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento.

Nel caso de quo, un condominio aveva ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per spese condominiali scadute. La società ingiunta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo lamentando l’assenza di una valida prova scritta ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali oggetto di lite, adducendo, quale unico e generico motivo che si trattasse di “fotocopie”. La genericità della suddetta contestazione non era venuta meno neppure nel corso del giudizio, durante il quale la parte non aveva mai concretamente specificato i motivi del disconoscimento.

A seguito della opposizione e della conferma del decreto ingiuntivo, la società proponeva appello e successivamente ricorso in cassazione.

Con la decisione in rassegna la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, nonché quella del Tribunale ribadendo il principio in base al quale, il documento prodotto in giudizio in semplice fotocopia che non venga espressamente disconosciuto dalla controparte, deve ritenersi conforme al suo originale ed essere quindi esaminato e vagliato dal giudice ai fini della formazione del suo convincimento. Ai fini del disconoscimento non è sufficiente una generica contestazione. Infatti, la fondata quaestio riguarda il modus della contestazione: il disconoscimento della conformità all’originale deve avvenire in modo formale e specifico, cioè mediante una esplicita dichiarazione di chiaro contenuto ovvero con espressioni inequivoche, non risultando idonea una generica contestazione formulata in via preventiva.

Come conseguenza di quanto esposto, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la ricorrente a rimborsare la spese sostenute nel giudizio di cassazione.

Cass., Sez. VI – 2 Civ., 16 novembre 2017, ordinanza n. 27233Ludovica Di Lieto – l.dilieto@lascalaw.com

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