Cass., 4 novembre 2013, Sez. VI, n. 24731 (leggi la sentenza per esteso)
Come noto, viene definito consumatore il soggetto che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Per verificare se ricorra tale ipotesi, nel caso di contratti conclusi in vista della professione, deve prevalere il criterio teleologico su quello cronologico; in altre parole, secondo la Suprema Corte, “ha rilievo, non la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un’attività professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce”.
Da ciò discende che non può essere considerata consumatore la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale, si procuri servizi e strumenti necessari per l’esercizio di tale attività, con conseguente esclusione dell’operatività del foro esclusivo.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)
12 novembre 2013