18.05.2016 Icon

Consob: istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016la Consob ha approvato l’introduzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed ha adottato il Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 8 ottobre 2007.

Il Regolamento, composto da diciannove articoli, disciplina lo svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie presso l’ACF e individua i criteri di composizione del relativo organo, la cui operatività resta esclusa per le procedure iniziate presso la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso Consob (ai sensi del decreto legislativo n. 179 del 8 ottobre 2012) e non ancora definite alla data di avvio dell’operatività dell’ACF.

L’art. 3, nel dettaglio, prevede l’obbligo di adesione all’Arbitro da parte di tutti gli intermediari, che devono aderire in forma scritta entro due mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. Inoltre si prevede un incisivo onere di informativa a favore dei clienti: l’intermediario deve infatti informare gli investitori in merito alle funzioni dell’ACF “precisando che il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti”.

Inoltre si dispone che gli intermediari “assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall’Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all’investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro” e ancora “rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell’Arbitro”.

Per quanto attiene all’ambito di operatività dell’ACF l’art. 4 della Delibera chiarisce che la sua competenza resta delimitata alle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, ivi incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Restano invece escluse dalla competenza dell’ACF:

a) le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro cinquecentomila;

b) i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti per l’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF;

c) i danni che non hanno natura patrimoniale.

In merito alla composizione dell’Arbitro l’art. 5 precisa che il Collegio è “composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob”, delineando anche i profili di incompatibilità.

La durata in carica è prevista in cinque anni per il Presidente e tre anni per gli altri (quattro) membri, dei quali due saranno soggetti a nomina “diretta” da parte di Consob, mentre gli altri verranno designati previo confronto con le associazioni rappresentative degli intermediari e dei consumatori.

La Segreteria Tecnica dell’ACF (ai sensi dell’art. 9 della Delibera) assolve funzioni di assistenza del procedimento, cura degli adempimenti propedeutici e del funzionamento del Collegio, provvedendo altresì alle attività connesse alla redazione della relazione annuale sull’attività dell’Arbitro.

Sotto il profilo procedurale, il ricorso all’ACF potrà essere inoltrato “esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore” nelle modalità che saranno rese note sul sito internet dell’Arbitro e, comunque “entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data” (cfr. art. 10). In particolare, secondo quanto afferma il comma II dell’art. 10 il ricorso sarà proponibile se:

a) sui medesimi fatti che ha ad oggetto non è pendente, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altra procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie e,

b) se sia stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero se sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.

Come poi previsto dall’art. 11, l’intermediario, entro trenta giorni della ricezione del ricorso trasmesso a cura della Segreteria Tecnica, dovrà presentare le proprie deduzioni, allegando la relativa documentazione, cui potranno seguire (entro quindici giorni) deduzioni integrative dell’investitore e (sempre entro quindici giorni) ulteriori repliche difensive dell’intermediario.

Il termine del procedimento, come sancito dall’art. 14, decorre dalla formazione del fascicolo (contenente atti e documenti delle parti) ed è fissato in novanta giorni salve proroghe che risultino necessarie “quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate” oppure “quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia”.

In merito alla fase decisionale del procedimento, l’art. 15 dispone che l’Arbitro definisce la controversia “con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall’AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario aderisce”.

L’Arbitro accoglie il ricorso (in tutto o in parte) “quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all’intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori” e la decisione di accoglimento del ricorso, inoltre, “contiene l’indicazione del termine entro il quale l’intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l’intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione”.

Nel caso di mancata esecuzione (anche solo parziale) della decisione l’inadempimento dell’intermediario viene reso noto dall’Arbitro “mediante pubblicazione sul sito web dell’Arbitro e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per una durata di sei mesi. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l’eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale”, delineando quindi un procedimento sanzionatorio che, in sostanza, fa anche leva sul dato reputazionale dell’intermediario.

Il procedimento è interamente gratuito per l’investitore e, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, sarà l’intermediario a dover corrispondere un indennizzo definito ai sensi dell’art. 18 della Delibera.

Carlo Giambalvo Zillic.zilli@lascalaw.com