L’obbligazione di consegna di copia dei contratti di conto corrente, ex art. 119 Tub, si estingue per impossibilità sopravvenuta se la Banca, che non rinviene la documentazione contrattuale, ha sporto formale denuncia di smarrimento della stessa.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Potenza che, con la sentenza del 4 dicembre 2020, ha accolto l’opposizione proposta da una Banca avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta di una società correntista per ottenere la consegna della documentazione contrattuale relativa ad un rapporto di conto corrente e un conto anticipi sbf.
La Banca, a sostegno della propria opposizione, ha dedotto di non aver rinvenuto nei propri archivi la documentazione contrattuale oggetto di causa, invocando l’estinzione dell’obbligazione di consegna per impossibilità sopravvenuta.
La stessa ha prodotto, altresì, una denuncia di smarrimento della suddetta documentazione presentata dal direttore della filiale.
All’esito del giudizio, il Giudice, accogliendo le argomentazioni della Banca opponente, alla luce delle deduzioni svolte da quest’ultima e della produzione documentale dalla quale risulta che il direttore della filiale ha provveduto a sporgere denuncia, ha ritenuto “configurabile nel caso di specie l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, con conseguente venir meno dell’obbligazione di consegna della documentazione contrattuale oggetto del decreto ingiuntivo opposto”.
Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Banca, ha, dunque, revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Trib. Potenza, 4 Dicembre 2020
Maria Francesca Mazzeo – m.mazzeo@lascalaw.com
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