15.07.2011 Icon

Condizioni per l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti all’interno di un gruppo societario in una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione

In un’articolata sentenza emessa dalla Corte di Cassazione (leggi l'estratto della sentenza) nell'ambito di una maxi inchiesta sulla sanità pugliese, che ha visto coinvolto un gruppo di società accusate di corruzione per l’ottenimentodi appalti nel settore sanitario, sono elencate talune  condizioni che devono ricorrere perché possa configurarsi la responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 (“Decreto”) in capo alla holding o a società appartenente al gruppo, in dipendenza di reato commesso nell’ambito dell’attività di altra società del medesimo gruppo.

La Suprema Corte, precisando  altresì che le suddette condizioni  devono ricorrere congiuntamente, rileva – in primis – la necessità che sia stato commesso uno dei reati presupposto di cui al Decreto (nel caso di specie  il reato presupposto contestato era quello di corruzione, dunque risultava soddisfatta la prima condizione).

Il secondo, rilevante elemento deve essere rinvenuto nel rapporto organizzativo-funzionale che lega  la persona fisica che ha commesso il reato all’Ente:non è infatti sufficiente, chiarisce la Corte ”un generico riferimento al gruppo per affermare la responsabilità della società ai sensi della legge 231” ma è necessario che la persona fisica che ricopre un ruolo qualificato all’interno della società e che agisce per conto della stessa “concorra con il soggetto che commette il reato” .

Il terzo elemento che i Giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto essere ulteriore condizione per poter affermare la responsabilità per illecito amministrativo della holding o di altra società del gruppo è che il reato presupposto sia stato commesso  nell’interesse o a vantaggio  dell’ente.

A tal proposito la Corte precisa inoltre che l’interesse o il vantaggio debbano essere verificati in concreto, ovvero “la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorchè non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto”.

La puntuale e rigorosa individuazione da parte della Corte di Cassazione delle condizioni che devono ricorrere perché una holding o altra società del gruppo possa essere chiamata a rispondere  ex D.lgs. 231/2001 delle conseguenze di un reato presupposto commesso nell’ambito dell’attività di altra società del medesimo gruppo, apporta un contributo rilevante e autorevole per l’inquadramento e la delimitazione di tale responsabilità.

(Diana Strazzulli – d.strazzulli@lascalaw.com)