Tribunale di Rovigo, 29 ottobre 2015 (leggi la sentenza)
L’argomento che si segnala ai lettori verte sulla pronuncia emessa dal Tribunale di Rovigo in materia di concordato preventivo e, nello specifico, sull’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell’articolo 161, VII comma l.f..
Nel caso di specie, il legale rappresentante della società depositava un’istanza di autorizzazione alla accettazione della proposta irrevocabile di cessione a titolo gratuito della quota di proprietà di un immobile. La società istante dichiarava l’intento di far confluire nel patrimonio sociale il bene immobile e di destinarlo ai creditori, degradando il diritto del creditore di natura ipotecaria (in virtù dell’insegnamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 3022 del 16 febbraio 2015) a chirografario, sull’assunto che l’atto di costituzione ipotecaria (all’epoca dei fatti i concedenti erano soci della società ricorrente) per un debito sociale chirografario sia atto fondatamente revocabile. La ricorrente, tuttavia, precisava come la concessione ipotecaria fosse seguita ad una transazione con la quale il creditore aveva ridotto sostanzialmente il proprio credito (fissato da un precedente decreto ingiuntivo) e aveva ottenuto in cambio la concessione della predetta garanzia ipotecaria da parte dei terzi (soci illimitatamente responsabili).
L’art. 161, VII comma l.f. consente al Tribunale di autorizzare un atto di straordinaria amministrazione, in presenza di “tre presupposti: il primo espresso – l’urgenza – il secondo ontologico – l’utilità dell’atto per la massa dei creditori – e il terzo implicito – la non abusività dello strumento giuridico utilizzato”. Nel caso di specie, nessuno dei suddetti presupposti era stato integrato. L’urgenza, difatti, viene individuata nella necessità di acquisire beni al patrimonio da destinare al concordato mentre l’atto in oggetto poteva essere stipulato prima del deposito della domanda di cui all’art. 161, VI comma l.f.; con riguardo all’utilità, invece, il Giudice ha ritenuto che la quota di bene in questione, poiché gravata da vincolo ipotecario, non avrebbe apportato di fatto alcun vantaggio agli altri creditori. Infine, l’abusività dell’atto giuridico per il quale si chiedeva la autorizzazione sarebbe emersa qualora si fosse proceduto alla vendita della quota immobiliare durante la fase concordataria antecedente la omologazione, ai sensi dell’art. 167 l.f..
E’ opinione del Tribunale, quindi, “che l’urgenza fosse stata creata ad hoc per strumentalizzare abusivamente l’istituto giuridico per il quale si chiedeva la autorizzazione, deviandone le finalità tipiche per finalità diverse e non lecite, rientrando perfettamente la fattispecie nel c.d. abuso processuale concordatario più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità”. Tale decisione si è dunque allineata con la parte della giurisprudenza e della dottrina secondo la quale il tribunale può negare l’autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ai sensi dell’articolo 161, qualora questi non apportino alcuna utilità al patrimonio del debitore e tendano all’utilizzo abusivo dello strumento concordatario.
3 dicembre 2015
Davide Manzo – d.manzo@lascalaw.com