App. Milano, 6 ottobre 2011
Massima: “L’art. 124, terzo comma, l.fall., secondo cui la proposta di concordato puo` prevedere che i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente purche´ in misura non inferiore a quella realizzabile dalla liquidazione fallimentare, si applica anche ai creditori muniti di privilegio generale. In caso di attivo fallimentare costituito da crediti litigiosi di realizzo futuro ed incerto, il Tribunale puo` dichiarare ammissibile ai sensi dell’art. 125, terzo comma, l.fall. la proposta di concordato fallimentare che preveda la soddisfazione parziale dei creditori muniti di privilegio generale purche´ in misura non inferiore al valore delle somme ricavabili al momento della chiusura dei contenziosi, tenuto conto anche della loro presumibile durata.” (leggi la sentenza per esteso)