07.07.2021 Icon

Concessione abusiva di credito e responsabilità delle banche: le nuove frontiere dell’istituto secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, con una recentissima ordinanza, ha affrontato l’annosa e dibattuta questione della responsabilità delle Banche per abusiva concessione di credito.

La pronuncia costituisce, anche per le sue dimensioni (si compone di ben 42 pagine), un vero e proprio trattato che la I Sezione Civile ha ritenuto di “dare alle stampe” sull’argomento, affidandone la redazione ad uno dei suoi componenti più autorevoli (la Dott.ssa Loredana Nazzicone), e che, proprio in ragione della sua citata natura, pare trascendere gli effettivi limiti del ricorso e, quindi, della fattispecie sottoposta all’esame della Corte. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione con cui il Tribunale di Frosinone aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dal Curatore Fallimentare nei confronti di alcune Banche, avendo il primo fatto valere la responsabilità diretta delle Banche anziché quella in concorso con gli amministratori sociali ex art. 146 l.f., con conseguente ritenuta carenza di legittimazione attiva.

Nella motivazione viene, infatti, dato ampio spazio al fine di illustrare lo stato dell’arte dell’istituto e ciò alla luce sia del dato normativo sotteso all’affermazione di detta responsabilità (ivi compresi i richiami alle disposizioni del Codice della Crisi), sia del panorama della giurisprudenza di legittimità sinora intervenuta in materia.

Senza voler entrare nel dettaglio di tale esposizione, si ritiene di poter fare riferimento al concetto riassuntivo esposto a pag. 15 della pronuncia, allorché la concessione abusiva di credito è così testualmente descritta: “Si tratta della condotta della banca, dolosa o colposa, diretta a mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all’aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite”.

Viene poi evidenziato che, per quanto il Legislatore abbia ritenuto di disciplinare ampiamente la concessione di credito alle imprese in crisi mediante la predisposizione di strutture normativamente procedimentalizzate, la mera circostanza per cui la concessione di credito sia avvenuta al di fuori di esse non è di per sufficiente a fondare la responsabilità della Banca finanziatrice. In una sorta di vademecum destinato alle Banche, l’ordinanza esclude sussistere la responsabilità allorché “la banca – pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell’impresa – abbia operato nell’intento del risanamento aziendale, erogando credito ad impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di razionale permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile”. Ciò, ovviamente, precisando che “nella formulazione delle proprie valutazioni, la banca proceda secondo lo standard di conoscenze e di capacità, alla stregua della diligenza esigibile da parte dell’operatore professionale qualificato, e ciò sin dall’obbligo ex ante di dotarsi dei metodi, delle procedure e delle competenze necessari alla verifica del merito creditizio”. Viene così rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito il relativo accertamento, evidenziandosi, peraltro, come un possibile discrimen sia rappresentato dalla sussistenza di un piano aziendale la cui “ragionevolezza e fattibilità” debba sussistere ex ante.

Uno dei punti di maggiore importanza della pronuncia – probabilmente il più importante anche alla luce della sua novità e del sostanziale revirement rispetto al precedente panorama giurisprudenziale di legittimità – è rappresentato dal riconoscimento della legittimazione del Curatore ad agire per conto della massa dei creditori, ferma restando e ribadita quella a far valere il danno occorso alla società.

La motivazione afferma, infatti, che la possibilità di ricondurre anche tale azione nell’alveo delle c.d. “azioni di massa” trova conferma nel fatto che esse non costituiscono l’espressione di “norme eccezionali, ma piuttosto manifestazione del principio più generale, secondo cui il curatore si sostituisce al fallito ed ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell’imprenditore nell’interesse della massa”.

È, infatti, proprio la “ricostituzione del patrimonio dell’imprenditore nell’interesse della massa” che costituisce il criterio distintivo rispetto all’azione spettante al singolo creditore danneggiato, in tal modo confermando la legittimazione singola anche di quest’ultimo a far valere il danno individuale subito, così ponendosi in continuità con le pronunce delle Sezioni Unite che nel 2006 avevano invece escluso la legittimazione attiva del Curatore a far valere tale danno, ritenuto tipicamente individuale del singolo creditore.

La Corte dedica, infine, spazio della motivazione sia ad individuare i titoli sottesi alla dedotta responsabilità, riconducendoli alla natura precontrattuale o contrattuale allorché venga fatto valere il danno arrecato direttamente alla società ed a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nel caso sia esercitata l’azione di massa. Vengono poi affrontati gli ulteriori temi della compensazione con gli eventuali crediti della Banca, ritenuta senz’altro ammissibile ricorrendone i presupposti, dell’onere della prova, del nesso causale, del concorso con gli organi sociali ex art. 146 l.f. e del concorso del fatto del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Senza voler entrare nel dettaglio, vale la pena spendere alcune parole su quest’ultimo argomento e, in particolare, sul fatto che proprio in relazione all’applicazione dell’art. 1227 c.c. la Corte individua una delle più rilevanti differenze tra l’azione proposta per conto della società, nell’ambito della quale potrà senz’altro essere invocato il concorso colposo del soggetto finanziato in relazione alla condotta posta in essere dai suoi amministratori, e quella di massa, ove alcuno spazio potrà esservi per la riduzione del risarcimento dovuto dalla Banca ritenuta responsabile in ragione dell’attività dell’organo gestorio.

Cass., Sez. I, Ord., 30 giugno 2021, n. 18610

Simone Bertolotti – s.bertolotti@lascalaw.com

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