03.05.2016 Icon

Acquisti in regime di comunione legale tra coniugi

L’art. 177, 1 co., lett. a, c.c., stabilisce che costituiscono oggetto di comunione legale “gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali”.

Confluisce, dunque, immediatamente, nel patrimonio comune l’acquisto che i coniugi effettuino congiuntamente. In regime di comunione legale, peraltro, anche gli acquisti effettuati da un solo coniuge entrano a far parte parte del patrimonio comune: l’altro coniuge ne diventa ex lege contitolare.

La Cassazione, con sentenza n. 8468/2016, prendendo le mosse dal principio normativo sopra riportato, distingue il caso della costruzione di edificio eseguita da uno dei coniugi su suolo comune, dal caso della costruzione da parte di un coniuge su terreno di proprietà esclusiva dell’altro coniuge.

Nel primo caso si applica la normativa in materia di comunione, con la conseguenza che la comproprietà della nuova opera sorge anche a favore dei condomini non costruttori.

Diversamente, nel secondo caso, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso di dare prevalenza alle norme sull’accessione. Pertanto, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo, in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione, spetta il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese.

Cass., Sez. II, 28 aprile 2016, n. 8468 (leggi la sentenza)Giovanni Davide Bertolig.bertoli@lascalaw.com