24.01.2019 Icon

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I beni trasferiti a conclusione di un’espropriazione immobiliare comprendono, oltre a quelli espressamente indicati nel decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., anche quelli indicati dall’art. 2912 c.c., ivi comprese le accessioni propriamente dette.

È quanto sancito dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17041 del 28 giugno scorso, che conferma un orientamento peraltro ormai ampiamente consolidato della medesima Corte.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità si sono pronunciati sulla seguente questione: se un immobile edificato su di un terreno espropriato, sia da intendersi trasferito anch’esso in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 2912 c.c. per il solo fatto di essere annesso al fondo oggetto del decreto di trasferimento, ovvero debba intendersi quale bene a sé, quindi non rientrante nell’ambito della procedura esecutiva.

In particolare, nel caso de quo il ricorrente assumeva di essere proprietario di un immobile insistente su di un terreno già oggetto di procedura esecutiva; a nulla rilevando che quello stesso terreno fosse stato oggetto di espropriazione  e successivamente trasferito all’aggiudicatario con decreto di trasferimento

I Giudici di legittimità, nel dichiarare infondate le pretese di parte ricorrente, prendono le mosse dall’analisi del primo atto della procedura esecutiva ovvero il pignoramento. Ebbene, la Suprema Corte, nel ribadire che l’atto di pignoramento immobiliare deve riportare – su espressa indicazione del creditore procedente – l’esatta individuazione di quali beni e diritti immobiliari si intendono sottoporre ad espropriazione forzata, ha inoltre ribadito che i suoi effetti si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., anche alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La res, quindi, così come identificata nell’atto di pignoramento – automaticamente esteso ex art. 2912 c.c. -, forma poi oggetto del decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c., al quale dovrà unicamente aversi riguardo ai fini dell’esatta identificazione dell’immobile aggiudicato.

Con la presente pronuncia, la Cassazione ha pertanto consolidato un orientamento ormai prevalente secondo cui, salvo che non vi sia la possibilità di separare la costruzione dal suolo, ovvero sorga sulla cosa incorporata una proprietà separata a favore di un terzo, il principio generale di cui all’art. 2912 c.c. esige che il pignoramento si estenda anche a tutti quei beni che, sebbene non espressamente menzionati nel relativo atto e conseguentemente nel decreto di trasferimento, siano uniti fisicamente alla cosa principale sì da costituirne parte integrante.

Cass., Sez. III Civ., 28 giugno 2018, ordinanza n. 1704Francesca Rizzi – f.rizzi@lascalaw.com

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