Il Tribunale di Agrigento si è recentemente pronunciato in tema di comprensibilità delle clausole di un contratto di finanziamento.
La debitrice, con atto di citazione, contestava a vario titolo il contratto di finanziamento stipulato, sostenendo di non averne compreso il contenuto a causa delle scarse dimensioni del testo negoziale e dichiarando, altresì, di non avere conoscenza né esperienza in ambito finanziario.
Il Giudice, tuttavia, ha rigettato le doglianze attoree rilevando che l’attrice, nel proprio atto di citazione, aveva dato prova di avere letto e compreso perfettamente il contratto, dal momento che ne aveva contestato il contenuto in forma ampia e completa.
La decisione, dunque, ha desunto da tali evidenze fattuali (e logiche) che la cliente aveva letto, compreso e conosciuto il testo negoziale, tanto da riuscire a motivare, sia in fatto sia in diritto, un atto giudiziario che aveva ad oggetto proprio il contratto contestato.
Questa la motivazione del Giudice: “nel cennato atto di citazione essa non solo ha fatto espresso riferimento al contenuto dell’art. 10 delle condizioni generali regolanti il menzionato contratto di prestito; ma, per quel che qui rileva maggiormente, ha, addirittura, riportato i casi nei quali la società assicuratrice potrebbe operare la surroga nei confronti della cedente, così come elencati nel medesimo. Il che prova e dimostra, in maniera incontrovertibile, che l’attrice è riuscita a leggere regolarmente, a conoscere e a comprendere il contenuto e il significato della nominata clausola negoziale”.
Il Tribunale, inoltre, ha statuito che le contestazioni dell’attrice risultavano fuorvianti e inammissibili dal momento che la cliente, sottoscrivendo il contratto, ne aveva accettato espressamente tutte le clausole: “la odierna istante ha apposto la rispettiva sottoscrizione nello spazio del modulo contrattuale ove è riportata la dichiarazione, resa sotto la sua responsabilità, di avere preso visione e accettato le condizioni generali in dibattito”.
La logica viene prima del diritto, così come l’evidenza fattuale e il comportamento delle parti devono sempre fungere da indicatore per vagliare l’ammissibilità e la fondatezza delle contestazioni processuali.
Tribunale di Agrigento, 12 marzo 2019, n. 364
Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com
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