23.12.2021 Icon

Novità in materia di vigilanza delle imprese di investimento

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 22 dicembre 2021 viene pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2284/2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione del Regolamento UE 2033/2019 (c.d. “IFR”).

Com’è noto, il Regolamento IFR ha introdotto un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento, prevedendo una disciplina differenziata rispetto agli enti creditizi, che tiene conto delle dimensioni, delle attività svolte e dei rischi assunti. In particolare, il suo art. 54 ha previsto una serie di obblighi di segnalazione a cui sono tenute le imprese di investimento nei confronti delle autorità competenti (in Italia, Consob e Banca d’Italia), alcuni con cadenza trimestrale, altri annuale, e che comprendono, tra l’altro, il livello e la composizione dei fondi propri, i requisiti dei fondi propri, i requisiti di liquidità e il rischio di concentrazione.

Il Regolamento di esecuzione 2284/2021 interviene proprio in merito alle segnalazioni a fini di vigilanza, introducendo in particolare modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni complete e comparabili sulla composizione e sulla qualità dei fondi propri (considerando 5).

Il Regolamento in discorso evidenzia la necessità di differenziare i modelli sulla base dell’ampiezza e della complessità delle diverse imprese di investimento (considerando 1) e a tale proposito introduce alcune disposizioni semplificative in favore delle imprese di investimento “piccole e non interconnesse” (secondo la definizione tecnica che ne viene offerta dall’art. 12 Reg. IFR).

Tutte le informazioni devono in ogni caso essere «presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile», con un linguaggio chiaro e semplice (art. 9).

Ciò premesso, l’allegato I contiene il modello di segnalazione per le imprese diverse da quelle piccole e non interconnesse. Tale modello impone alle imprese di trasmettere, in modo estremamente dettagliato, ogni informazione relativa alla composizione e ai requisiti dei fondi propri, nonché delle loro modalità di calcolo.

Tra queste informazioni, particolare rilievo assumono quelle relative all’indicazione degli strumenti di capitale interamente versato per ogni classe di capitale, l’indicazione delle spese fisse generali, l’indicazione del denaro dei clienti detenuto, l’indicazione dei ricavi totali lordi, dando anche conto delle attività fuori bilancio.

Del pari importanti sono le informazioni relative ai rischi di concentrazione, e in particolare quelle che indicano le attività salvaguardate e gestite, i depositi totali e gli utili totali.

L’allegato II interviene, poi, ad approfondire ogni singola voce, coordinandola con le altre previsioni normative regolamentari.

L’allegato III riporta, invece, il modello per le imprese piccole e non interconnesse, a cui poi segue, così come per le altre imprese, un allegato IV di approfondimento di ciascuna componente.

Per questa tipologia di imprese il modello appare senz’altro meno dettagliato, proprio in ragione della inferiore complessità che caratterizza la loro attività.

Infine, l’allegato VIII contiene un modello relativo alla segnalazione del capitale in un gruppo di imprese, a cui segue, al solito, un allegato IX in funzione di dettagliare ogni singola voce.

Tale modello, oltre alle previsioni finora delineate, prevede altresì l’indicazione della composizione e di strumenti di fondi propri appartenenti al capitale del gruppo, nonché informazioni sulle filiazioni.

Simone Mascelloni – s.mascelloni@lascalaw.com

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