Con un recente Provvedimento, la Banca d’Italia ha emanato il terzo aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 (c.d. Regolamento OICR).
Com’è noto, il Regolamento contiene la disciplina di dettaglio dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio (SGR, SICAV, SICAF), con particolare riguardo alle modalità di costituzione, ai profili autorizzativi e ai sistemi di gestione dei rischi di credito.
Il terzo aggiornamento, in particolare, recepisce le indicazioni contenute negli Orientamenti dell’ESMA del 5 novembre 2020, in materia di compensi e commissioni di performance accordati in favore dei gestori per la gestione del fondo.
Il nuovo aggiornamento interviene, anzitutto, sui parametri di riferimento per la determinazione del compenso alle SGR (tit. V, cap. 1, sez. 2).
In particolare, il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso in cui sia svolto dall’SGR, sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi.
La base di calcolo del compenso è, in linea di principio, costituita dal valore complessivo netto del fondo (c.d. NAV, net asset value).
La commissione di performance, in relazione al rendimento realizzato dalle quote del fondo, può essere facoltativamente prevista dal regolamento del fondo, il quale deve indicare, tra l’altro, la determinazione del metodo di calcolo, del periodo di calcolo e del periodo di prelievo.
Il regolamento del fondo stabilisce altresì il limite percentuale, rispetto al NAV, che i compensi e le commissioni di performance non possono superare.
Il nuovo aggiornamento definisce, poi, le modalità attraverso cui la commissione di performance può essere calcolata ed erogata. In particolare, vengono elencate quattro distinte modalità.
La prima è la c.d. commissione a fulcro, ossia un tipo di commissione di performance che prevede che il livello della commissione aumenti o diminuisca proporzionalmente alla performance degli investimenti del fondo in un determinato periodo di tempo e in relazione ai risultati di investimento di un adeguato indicatore di riferimento (tit. I, cap. 1, par. 1, punto 52).
La seconda è il c.d. modello a benchmark, in base al quale detta commissione può essere addebitata solo sulla base di una performance superiore a quella del parametro di riferimento (punto 57).
La terza è il c.d. modello high-on-high, in base al quale la commissione di performance può essere addebitata solo se il NAV supera il livello al quale la commissione è divenuta esigibile l’ultima volta (punto 58).
Infine, vi è il c.d. modello high-water mark, in base al quale la commissione in discorso può essere addebitata solo se venga superato il NAV più elevato che sia stato raggiunto, per quota, nel periodo temporale di riferimento (punto 59).
Il Provvedimento del 23 dicembre 2021 si conclude con un articolo 8 che regola l’entrata in vigore delle modifiche in discorso.
In particolare, esse si applicano a partire dal 31 dicembre 2021 per i fondi costituiti a partire da tale data.
Invece, per i fondi esistenti al 31 dicembre 2021 e che già prevedono commissioni di performance, il regolamento deve recepire le suddette novità entro l’inizio dell’esercizio finanziario successivo. Se l’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio 2022, il regolamento del fondo deve essere modificato entro il 31 marzo 2022.
Banca d’Italia, Provvedimento del 23 dicembre 2021 – Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2021
Simone Mascelloni – s.mascelloni@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA