La sentenza in commento rappresenta la coda di una vicenda giudiziale in cui il Giudice di Pace di Crotone, chiamato a decidere un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un consumatore nei confronti di una finanziaria assistita dallo studio, ha ritenuto infondata la tesi sviluppata dall’opponente con riferimento al collegamento funzionale tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento.
La ragione, spiega il Giudice di Pace adito, risiede nella circostanza secondo cui “nessuna richiesta di risoluzione e/o annullamento è pervenuta mai da parte della […omississ…] alla […omississ…] che ha ritenuto di trattenere l’intero costo del programma alimentare finanziato alla odierna attrice dalla […omississ…]”.
Questa, dunque, la ragione per cui il Giudice di Pace di Crotone ha rigettato l’opposizione e confermato, per l’effetto, il decreto ingiuntivo.
Giudice di Pace di Crotone, 26 febbraio 2016 (leggi la sentenza)