27.04.2017 Icon

Circolare 288 di Banca d’Italia: riconfigurati alcuni procedimenti amministrativi

Come noto, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB sono assoggettati a un regime prudenziale analogo a quello delle banche, opportunamente adattato per tenere conto delle loro specifiche caratteristiche. Per gli aspetti relativi alla misurazione e al controllo dei rischi, infatti, la Circolare n. 288/2015, recante “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“Capital Requirements Regulation” o “CRR”).

La disciplina del CRR, come richiamata dalla Circolare n. 288, contempla tuttavia numerose fattispecie di tipo autorizzativo, che impongono agli operatori di richiedere un preventivo pronunciamento dell’autorità di vigilanza per il compimento di specifiche operazioni.

Dall’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina è emersa quindi la necessità di semplificare il suddetto impianto, ferma restando la necessità di assicurare il coordinamento tra le previsioni del CRR che prevedono l’esercizio di poteri autorizzativi e gli articoli 108 e 109 del TUB che definiscono i poteri della Banca d’Italia sugli intermediari e sui gruppi finanziari.

Pertanto, con il provvedimento del 20 aprile u.s., recante la “Riconfigurazione di procedimenti amministrativi” Banca d’Italia ha modificato l’impostazione dei procedimenti amministrativi secondo le linee di seguito esposte.

I procedimenti di divieto espressamente indicati nell’Allegato della Comunicazione e riconducibili alle seguenti fattispecie:

  1. a. Fondi propri – Titolo IV Capitolo 3 Sezione I;
  2. b. Requisiti patrimoniali – Titolo IV Capitolo 4 Sezione I;
  3. c. Operazioni di cartolarizzazione – Titolo IV Capitolo 8 Sezione I;
  4. d. Rischio Operativo – Titolo IV Capitolo 10 Sezione I;
  5. e. Rischio di mercato e rischio di regolamento – Titolo IV Capitolo 11 Sezione I;
  6. f. Disposizioni transitorie in materia di fondi propri – Titolo IV Capitolo 15 Sezione I,

sostituiscono i rispettivi procedimenti di autorizzazione previsti dalla Circolare n. 288.

Secondo la nuova configurazione, gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia, almeno 30 giorni prima, l’intenzione di procedere al compimento di specifiche operazioni, corredando la suddetta comunicazione con tutte le informazioni necessarie per consentire alla Banca d’Italia un compiuto esame delle operazioni.

La Banca d’Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell’eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di procedimenti d’ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa di tutte le informazioni necessarie, gli intermediari possono dare corso alle operazioni prospettate.

La modifica in oggetto integra la Circolare n. 288 e verrà recepita nella medesima alla prima occasione. Per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o, comunque, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l’applicazione a livello consolidato delle norme del CRR che prevedono specifiche autorizzazioni.

Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (leggi la circolare)

Luca Bettinelli – l.bettinelli@lascalaw.com

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