La Corte d’appello di Bologna ha confermato il privilegio concesso alle start-up innovative dalla Legge n. 26 del 2017, che estende a cinque anni la “safe zone” dalle procedure concorsuali.
II caso è quello di una start-up dichiarata fallita decorso il quarto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese riservato a questa particolare categoria di imprese.
Il Tribunale prefallimentare aveva dichiarato il fallimento di una start-up applicando l’articolo 31 del D.L. 179/2012, ove è prevista l’esclusione dal cono d’ombra delle procedure concorsuali solo entro i quattro anni dalla data di costituzione ed alla condizione di mantenere tutti i requisiti di cui all’articolo 25, comma 2.
Ebbene, secondo la Corte d’Appello Bolognese la start-up in questione non avrebbe potuto essere dichiarata fallita e ciò alla luce dell’intervento della L. n. 26/2017, con la quale il Legislatore ha esteso il periodo di esclusione dalle “tradizionali” procedure concorsuali a cinque anni, per tutte le imprese innovative costituite dopo il 20 dicembre 2012.
Tanto premesso, la Corte ha revocato il fallimento della società poiché costituita successivamente al cut-off precisato dalla Legge, considerando che “fin dal procedimento di prime cure, è stata provata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della qualifica di start up innovativa”.
Non permane più alcun dubbio sul fatto il Legislatore consideri le start-up innovative il “motore dell’innovazione” e, pertanto, meritevoli di tutela anche quando nei loro bilanci non sia tutto rose e fiori.
Almeno per i primi cinque anni.
Corte d’Appello di Bologna, 24 ottobre 2018, n. 2686
Sacha Loforese – s.loforese@lascalaw.com
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