Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. dalla Sezione Impresa del Tribunale di Milano, malgrado la richiesta di nullità della fideiussione omnibus per asserita contrarietà della stessa alla normativa antitrust.
L’ordinanza in commento, che non rappresenta un caso isolato sulla questione, non lascia spazio ad interpretazioni. Infatti, il Tribunale milanese ha, in primo luogo, rilevato che “in tema di nullità del contratto di fideiussione, si segnala l’esigenza di adeguati approfondimenti istruttori in ordine alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito antitrust delineato dall’opponente, segnalando che non risulta già intervenuto un accertamento della ricorrenza della predetta fattispecie illecita da parte della Banca d’Italia ovvero dell’Agcm [Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato]”.
In secondo luogo, ha ritenuto che “fatte salve le valutazioni spettanti in via definitiva al Collegio in sede decisoria, non appare comunque verosimile che – anche ove risultasse fondata l’azione rivolta all’accertamento della invalidità della fideiussione rilasciata da […] – si dia seguito alla declaratoria di invalidità dell’intero contratto; un ipotetico accoglimento della domanda di nullità parziale appare comunque improduttiva di effetti giuridici utili al debitore, tenuto conto – in particolare – del verosimile puntuale rispetto nel caso di specie delle previsioni dell’art. 1957 c.c., applicabili in caso di inefficacia della clausola derogatoria contenuta nei contratti oggetto di causa”.
Viene dunque confermato il principio che, anche qualora si dovesse addivenire ad una declaratoria di nullità della fideiussione, questa sarebbe qualificabile come nullità parziale.
Tuttavia, si ritiene doveroso rilevare che un’ipotetica nullità del contratto fideiussorio, seppure delle sole clausole in discussione (2,6 8 dello schema ABI), non risolve l’annosa questione poiché ciò non implicherebbe comunque la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni assunte, a meno che non venisse ulteriormente dimostrata la concreta operatività, nel caso di specie, delle clausole coinvolte.
Tribunale di Milano, ordinanza del 1° ottobre 2019
Maria Grazia Sclapari – m.sclapari@lascalaw.com
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