11.10.2017 Icon

Chiariti i limiti intrinseci alla legittimazione attiva del Curatore Fallimentare

Con la sentenza n. 1508 pubblicata il 13 luglio scorso, il Tribunale di Bologna ha chiarito quali sono i limiti strutturali imposti dalla legge alla legitiatio ad causam attiva di un Curatore fallimentare.

In particolare il Collegio, ponendosi nel solco già delineato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha affermato che “nel sistema delineato dalla legge fallimentare, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa, finalizzate, cioè, alla ricostruzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo” (Cass. S.U. 23/01/2017 n. 1641; Cass. n. 9983/2017 e 11798/2017).

Nel caso in esame al Collegio, la curatela attrice aveva esperito tre distinte azioni di responsabilità nei confronti di un Istituto di Credito finanziatore della fallita:

1) concessione abusiva di credito a società ormai decotta;

2) violazione generale del dovere di buona fede e dei doveri integrativi di protezione discendenti dal rapporto di finanziamento inter partes;

3) responsabilità della banca ex artt. 185 cod. pen. e 2043-2055 cod. civ., prospettando il concorso dei funzionari di banca nell’inadempimento degli amministratori della società fallita nei reati di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 n. 4, L. Fall.) e di abusivo ricorso al credito (art. 218 L. Fall.).

Relativamente ai primi due titoli di responsabilità – stante l’eadem ratio sottesa ad entrambi – il Collegio ha statuito la mancanza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre azione da illecito aquiliano per il risarcimento dei danni causati dal terzo finanziatore (in particolare la banca), ai creditori; la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori sociali, infatti, è limitata alle sole azioni di massa ossia ad azioni finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del fallimento nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari dell’eventuale esito positivo. Tra queste non rientra, pertanto, l’azione risarcitoria in questione in quanto – analogamente a quella prevista all’art. 2395 cod. civ. – costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore essendo necessario esaminare approfonditamente esistenza ed entità del danno concretamente subito dal singolo a seguito dell’illecita continuazione dell’impresa, nonché verificare se si tratti di un credito antecedente o successivo all’attività medesima.

Non si può, quindi sfuggire alla logica dell’universalità e della concorsualità della azioni di massa.

Con riguardo al terzo punto, invece, il Collegio ha riconosciuto la legittimazione ad agire in capo al curatore, in base al combinato disposto degli artt. 146 L. Fall. e 2393 coc. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della fallita, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell’azione contro lo stesso amministratore infedele in quanto, ai sensi dall’art. 2055 cod. civ., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell’efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un’obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l’intero, anche ad uno solo dei responsabili (Cass. Cass. n. 9983/2017 e 11798/2017). Infatti la concessione di finanziamenti, da parte della banca, allorquando si dimostri essere stata avventata ovvero imprudente e concorra con una parimenti avventata o imprudente richiesta di credito da parte degli amministratori della società ormai decotta, può astrattamente contribuire all’emersione e/o all’aggravamento del dissesto economico finanziario della società ed alla sua successiva dichiarazione di fallimento. Pertanto, sotto questo specifico aspetto, il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della banca e, in forza della solidarietà, può non esperire, simultaneamente, la medesima azione anche nei confronti degli amministratori.

Un’ultima precisazione è d’obbligo: la responsabilità “concorrente” della banca deve basarsi sul medesimo titolo di responsabilità dell’amministratore (seppur non citato in giudizio) ossi ala mala gestio. Il curatore, pertanto, dovrà strutturare l’azione risarcitoria, in fatto ed in diritto, come se stesse esperendo l’azione di responsabilità verso gli amministratori a norma degli artt. 146 L. Fall. e 23963 cod. civ. e non già quella, contrattuale e/o extracontrattuale, verso la banca per la condotta illecita di quest’ultima (per la quale non avrebbe, come abbiamo visto, la legittimazione attiva).

Tribunale di Bologna, 13 luglio 2017, n. 1508Michela Crestani – m.crestani@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA