Nello specifico, a seguito dell’emanazione del Regolamento (EU) n. 2016/445 della Banca Centrale Europea sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (“Regolamento BCE”) e del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea con cui è stato omologato il principio contabile internazionale International Financial Reporting Standard “strumenti finanziari” (“IFRS 9”) (“Regolamento IFRS 9”), l’Autorità di vigilanza ha fornito – per quanto di propria competenza – le indicazioni sul trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate, ai sensi del vigente principio contabile IAS 39, nella c.d. riserva Available For Sale – “AFS” (di seguito “profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali”).
Il Regolamento (EU) n. 575/2013 (“CRR”) impone, infatti, alle banche, come regola generale, di includere nei fondi propri e dedurre dagli stessi, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati sulle attività valutate in bilancio al fair value classificate nel portafoglio AFS.
Per un periodo transitorio il CRR consente che questi profitti e perdite siano solo parzialmente inclusi o dedotti dal capitale primario di classe 1 (“CET 1”), secondo un approccio gradualmente crescente, per giungere all’integrale inclusione/deduzione dal 1° gennaio 2018.
In deroga a questo regime transitorio, con esclusivo riferimento ai profitti e alle perdite che derivano da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzati nel portafoglio AFS, il CRR – in continuità con il regime previgente – ha concesso alle autorità competenti la facoltà di permettere alle banche di non includere i profitti o di non dedurre le perdite non realizzati in alcun elemento dei fondi propri se questo trattamento era applicato prima dell’entrata in vigore del CRR stesso (1° gennaio 2014).
Per espressa previsione normativa, la sterilizzazione dei profitti e delle perdite può essere applicata sino a quando la Commissione non abbia “adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi il principio internazionale d’informativa finanziaria in sostituzione dello IAS 39” (i.e. l’IFRS 9).
In sede di prima applicazione del CRR in Italia, questa discrezionalità è stata esercitata dalla Banca d’Italia e le banche hanno avuto la possibilità di optare per la sterilizzazione totale dei profitti e delle perdite.
Luca Bettinelli – l.bettinelli@lascalaw.com
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