24.08.2021 Icon

Chi non paga, non ripete

La società attrice conveniva in giudizio una banca, affermando di aver provveduto all’estinzione anticipata del mutuo con la stessa contratto e lamentando la pattuizione di un tasso di interesse superiore alla soglia usura. Di conseguenza, l’attrice invocava la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815 c.c. e chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente incassate, nonché al pagamento dell’asserito danno patito.

Il Tribunale adito in sede di sentenza respingeva integralmente le domande della mutuataria.

In primo luogo, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalla banca, il Giudice dichiarava il difetto di legittimazione attiva della società in relazione alla domanda di ripetizione, atteso che il pagamento volto all’estinzione del mutuo era stato eseguito dai fideiussori.

Al riguardo, chiara è l’argomentazione sviluppata dal Tribunale: “non vi è dubbio che la domanda di condanna della banca al rimborso delle somme illegittimamente incassate debba essere qualificata come azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., norma che attribuisce esclusivamente al solvens (ossia a chi ha eseguito un pagamento non dovuto) il diritto di ripetere ciò che ha pagato. Il principio generale secondo cui l’unico legittimato ad agire per la ripetizione dell’indebito è il solvens non soffre alcuna deroga in materia di fideiussione, essendo anzi espressamente sancita dall’art. 1952, co. 3, c.c. la legittimazione del fideiussore ad esperire, per le somme indebitamente dallo stesso corrisposte al creditore, l’azione di ripetizione nei confronti di quest’ultimo (v. Cass, 17667/2020 e Cass. 4006/89)”.

Secondariamente, il Giudice ha ritenuto infondate le doglianze attoree anche nel merito. La mutuataria, infatti, giungeva a sostenere l’applicazione di interessi usurari computando anche la commissione di anticipata estinzione, conteggio che il Tribunale di Rieti ha ritenuto scorretto, atteso che la predetta commissione rappresenta un costo che non è collegato all’erogazione del credito, ma costituisce invece il corrispettivo per l’esercizio dello ius poenitendi da parte del cliente.

In altre parole, “va evidenziato che la commissione di anticipata estinzione, rappresentando il corrispettivo della facoltà di recesso accordata al mutuatario, deve essere qualificata come multa penitenziale ex art. 1173, co. 3 c.c., avente la funzione di ristorare la banca delle remunerazioni contrattuali perdute per effetto dell’anticipata chiusura del piano di rimborso”.

Trib. Terni, 21 luglio 2021

Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com

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