Trib. Santa Maria Capua Vetere, 08 gennaio 2013 (leggi la sentenza per esteso)
Con la presente ordinanza, resa all’esito di una controversia sorta nella fase di distribuzione delle somme ricavate in sede di espropriazione immobiliare, il Giudice dell’Esecuzione ha stabilito quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata annotazione delle cessione di un credito ipotecario avvenuta successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Nel caso trattato, il creditore di secondo grado contestava il diritto di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dall’esecuzione da parte del cessionario del credito di primo grado assistito da ipoteca iscritta anteriormente alla data del pignoramento poiché di tale cessione non era stata eseguita l’annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria.
Al riguardo, l’organo giudicante considerato il combinato disposto degli artt. 2843 e 2916 c.c. e motivando il proprio provvedimento sulla base del prevalente orientamento giurisprudenziale sul punto (Cass.ne 19 giugno2008 n. 16669; Cass.ne 11 febbraio 208 n. 3173), non essendovi stata l’annotazione, ha accolto l’opposizione spiegata escludendo quindi il creditore di primo grado dalla distribuzione.
A sostegno, il Giudice ha evidenziato che, fatte salve alcune eccezioni all’art. 2843 c.c. espressamente previste dal legislatore per particolari fattispecie di cessioni del credito come ad esempio per le ipoteche cambiarie o per le cessioni tra Istituti di Credito ex art. 58 D.lgs n. 385/1993 (T.U.B.), per le quali sono previste altre forme di pubblicità costitutiva, per la cessione oggetto del presente giudizio, ne era necessaria l’annotazione ai fini dell’efficacia della stessa nei confronti dei terzi e affinché il cessionario potesse far valere la prelazione ipotecaria connessa al credito ceduto.
In conclusione, deve ritenersi che – in caso di cessione di un credito ipotecario successiva al pignoramento – il cessionario possa si far valere il grado ipotecario connesso al credito (purché, ovviamente, l’originaria iscrizione sia stata presa prima della trascrizione del pignoramento, ex art. 2916 c.c.), ma ciò possa fare nei confronti degli altri creditori solo qualora abbia eseguito l’annotazione della cessione ai sensi dell’art. 2843 c.c., pur se l’annotazione abbia luogo in data successiva alla trascrizione del pignoramento.
(Vincenzo Cappelli – v.cappelli@lascalaw.com)