La domanda è sempre la stessa.
La risposta, tuttavia, cambia in base alla prospettiva.
Molti ritengono che l’art. 125 sexies T.U.B. si applichi anche a fattispecie contrattuali estinte prima della sua entrata in vigore, altri, invece, sostengono l’esatto contrario; di questo si nutre il continuo braccio di ferro giudiziario tra società finanziarie e consumatori.
In tal contesto si inserisce anche la recentissima e strabiliante sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata, che in poche righe condensa il pensiero di una linea interpretativa condivisa da tempo dalle società finanziarie e dagli istituti di credito.
E’ sufficiente leggerla per comprenderne le ragioni.
Questo, infatti, è quanto affermato dal Giudice di Pace di Torre Annunziata con la sentenza n. 4815 pubblicata in data 28.03.2017: «Rispetto al previdente quadro normativo, dunque, la disposizione proveniente dall’art. 125 sexies T.U.B., attualmente in vigore, ed invocata da parte attrice, pare confermare il principio già stabilito in maniera espressa dall’ordinamento previdente, così che dovrebbe ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 11 disp. prel. Cod. civ.. Tuttavia, osserva questo giudicante che l’art. 30 della Direttiva 2008/48/CE, a cui il D.Lgs n. 141/2010 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recitava: “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Ne discende che, nel caso in esame, trovandoci di fronte ad un contratto non solo concluso in epoca precedente rispetto all’invocato art. 125-sexies T.U.B. ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione dei costi e delle commissioni trattenute dagli istituti di credito e di finanziamento, perché diversamente si verrebbe a violare il principio di irretroattività della legge… Nemmeno appare meritevole di accoglimento la richiesta di riconoscimento della vessatorietà delle clausole contrattuali, in ragione del fatto che esse erano conformi alle normative vigenti».
Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA