05.03.2018 Icon

Cessione del quinto, parla il contratto

Il Tribunale di Torino torna a pronunciarsi in materia di cessione del quinto sia con riferimento alla vessatorietà della clausola di irripetibilità delle commissioni di intermediazione finanziaria e degli oneri assicurativi, sia in ordine alla determinazione del tasso di interesse.

La risposta è nel contratto.

Il che può significare soltanto una cosa: al fine di verificare la presunta vessatorietà della clausola che prevede l’irripetibilità delle commissioni di intermediazione finanziaria e degli oneri assicurativi, ovvero l’asserita indeterminatezza degli interessi, ciò che occorre esaminare è il contratto di cessione del quinto.

In questi termini si è recentemente espresso il Tribunale di Torino, intervenuto in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace, il quale aveva condannato la società finanziaria: (i) alla restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo non goduto, in ragione dell’estinzione anticipata del contratto; (ii) alla restituzione della differenza tra gli interessi pagati e quelli legali, stante la rilevata indeterminatezza di quelli convenuti in contratto.

La motivazione, spiega il Giudice adito, risiede nella circostanza che l’irripetibilità delle commissioni non poteva considerarsi vessatoria, poiché specificamente approvata del Cliente, mentre il tasso di interesse era da considerarsi perfettamente determinato, risultando questo indicato in contratto ed approvato per iscritto.

Inevitabile, pertanto, concludere che il perno intorno al quale far ruotare la soluzione di cause analoghe alla presente rimane il contratto.

Tribunale di Torino, 15 febbraio 2018, n. 787 Giangiacomo Ciceri – g.ciceri@lascalaw.com

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