04.11.2019 Icon

Cessione del quinto: natura pubblica o privata del datore di lavoro

Il Tribunale di Palermo, nell’ambito di un giudizio di appello, ha statuito che nei contenziosi relativi a contratti di cessione del quinto (CQS), il datore di lavoro non può essere equiparato ad un soggetto pubblico per il solo fatto di essere partecipato dalla Pubblica Amministrazione.

La società erogante un prestito contro cessione del quinto dello stipendio otteneva un decreto ingiuntivo contro il datore di lavoro (ATC: Azienda Terza Ceduta) che aveva cessato di corrispondere le quote di stipendio dovute. L’ATC proponeva opposizione contestando la debenza delle somme ingiunte. L’opponente, una società consortile per azioni controllata a maggioranza dalla Regione Sicilia, riteneva inopponibile nei suoi confronti il contratto di cessione del quinto ritenendo di essere un soggetto pubblico, con derivante applicabilità dei limiti imposti dal D.P.R. 180/1950.

In dettaglio, parte opponente sosteneva l’applicabilità al caso di specie dell’art. 7 del D.P.R. 180/1950 secondo cui: “la facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza”.

Il Tribunale di Palermo, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione ricordando che la mera partecipazione pubblica di una società privata non è sufficiente a rendere la società un soggetto di diritto pubblico, né ad equipararlo alla Pubblica Amministrazione: “è sufficiente evidenziare che la suddetta disciplina non è applicabile nel caso di specie, non potendosi addivenire in alcun modo all’equiparazione tra la società appellante e la pubblica amministrazione proprietaria delle azioni che ne costituiscono il capitale”. E ciò in quanto: “la S.C. ha ripetutamente affermato (anche con riferimento alle società in house) che le società di capitali, ove pure interamente partecipate da un unico socio (pubblico), rappresentano un centro di interessi diverso da quello del socio, con conseguente inapplicabilità alle stesse della disciplina pubblicistica”.

Tribunale di Palermo, 29 ottobre 2019, n. 4735Carlo Giambalvo Zilli – c.zilli@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascolta il nostro podcast IusPod – tutto il diritto che conta a questo link.