20.07.2015 Icon

Cessione del credito: la notificazione può essere effettuata con il ricorso per decreto ingiuntivo

Tribunale di Roma, 19 giugno 2015E’ quanto affermato nella recentissima sentenza n.13464/2015 emessa dal Tribunale di Roma in data 20.05.2015/19.06.2015.

In buona sostanza, questo è quanto affermato dal Giudice capitolino investito della questione: “è poi appena il caso di ricordare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nell consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo”.

La decisione in commento si pone in ideale linea di continuità con quanto già affermato sul punto dalla Suprema Corte: “La notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 cod. civ., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.01.2014, n. 1770).

Ragion per cui, anche se non è mai intervenuta la notificazione della cessione, non è escluso che questa possa avvenire per la prima volta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero in sede di opposizione con comunicazione successiva.

20 luglio 2015 Francesco Concio – f.concio@lascalaw.com