Cass., 5 febbraio 2013, Sez. III, n. 2636 (leggi la sentenza per esteso)
La sentenza in esame merita di essere segnalata, in quanto tramite la stessa la Suprema Corte ha ribadito che l’atto, con cui viene comunicata al debitore l’intervenuta cessione del credito vantato nei suoi confronti, non ha natura processuale. Pertanto, laddove la comunicazione sia effettuata mediante raccomandata, l’ufficiale postale non è tenuto ad attestare che il ricevente abbia la legale rappresentanza della società destinataria.
Diversamente, nel momento in cui l’atto perviene nella disponibilità del destinatario, opera la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.
Da ciò consegue che l’eventuale pagamento eseguito dal ceduto in favore del cedente, dopo la comunicazione della cessione, non può avere carattere liberatio.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)