08.09.2020 Icon

Cassazione e Covid-19: una Relazione Tematica di grande qualità

L’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato, nel luglio scorso, la sua “Relazione tematica” n. 56, dedicata alle novità normative e “sostanziali” del diritto “emergenziale” anti- Covid 19.

Oltre alla sua classica analisi annuale – a 360° – sulla giurisprudenza di legittimità, Il Massimario pubblica spesso contributi specifici rivolti non solo ai magistrati della Corte, e il cui scopo precipuo è di indicare anche ai giudici di merito, agli avvocati e ai giuristi le linee guida della sua funzione nomofilattica.

Questo ultimo lavoro è, naturalmente, di particolare interesse sia per il notevole contenzioso che già sta insorgendo in seguito alla pandemia e a i suoi riflessi sul mondo dei rapporti giuridici, sia perché non si occupa solo delle novelle legislative ad hoc, ma entra acutamente nel merito delle questioni nuove che dovranno comunque essere dipanate attraverso una applicazione adeguata ai (pressoché inediti) casi concreti della normativa già vigente in materia di patologia del rapporto contrattuale o della vicenda imprenditoriale.

Sbaglierebbe chi pensasse, in particolare, ad una elaborazione essenzialmente compilativa.

Qui è invece evidente lo sforzo del redattore di ragionare a tutto campo, talvolta in termini anche sorprendenti, per immaginare un esito giusto e ragionevole delle liti “pandemiche”.

Come scrive l’Ufficio nella sua introduzione, «lo shock economico da pandemia mette sul tavolo originario delle prestazioni contrattuali; quella dei correlati rimedi di natura legale e convenzionale».

La relazione approfondisce così i temi riguardanti:

  • norme sull’impossibilità sopravvenuta.
  • norme sull’eccessiva onerosità sopravvenuta.
  • inadempimento della prestazione e impotenza finanziaria
  • norme sostanziali “anti-Covid”.
  • norme “emergenziali” per le imprese in crisi.
  • esecuzione delle procedure concorsuali minori.
  • principio di conservazione del contratto.
  • rinegoziazione del contratto squilibrato.

E segnala, nelle sue conclusioni, che «qualora il sinallagma contrattuale sia stravolto dalla pandemia e la parte avvantaggiata disattenda gli obblighi di protezione nei confronti dell’altra, limitare la tutela di quest’ultima alla risoluzione e al risarcimento del danno significherebbe demolire il rapporto contrattuale».

Ecco dunque il possibile rimedio dell’intervento giudiziario nel rapporto ormai squilibrato, laddove «un intervento sostitutivo del giudice sembrerebbe ammissibile al più ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave ermeneutica) i criteri atti a ristabilire l’equilibrio negoziale.

E «Qualora si ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.».

Insomma: una lettura per nulla scontata e letteralmente indispensabile alla più attenta riflessione su questi temi.

Cass., 8 luglio 2020,  “Relazione Tematica” n. 56Giuseppe La Scala – g.lascala@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA