31.05.2011 Icon

Cass. 25/05/2011, Sez. III, n. 11609: personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale e risarcimento del pregiudizio alla vita di relazione

Con la sentenza n. 11609/2011 la terza sezione della Cassazione (leggi la massima e la sentenza per esteso) è tornata ad occuparsi della liquidazione del danno patrimoniale. Il caso di specie riguardava un soggetto investito da un motoscafo mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia.
La Corte d’appello condannava il conducente del motoscafo a risarcire all’infortunato, oltre il grave biologico, il danno morale soggettivo e, infine, il danno morale latu sensu richiesto dalla vittima quale danno alla vita di relazione e definito come voce di danno “che integra e completa il danno biologico.”
Il conducente del motoscafo investitore proponeva ricorso in Cassazione sostenendo l’illegittimità della liquidazione del danno alla vita di relazione come danno distinto da quello morale ed eccependo la conseguente illegittima duplicazione risarcitoria a favore della vittima.
La Cassazione ha rigettato il ricorso precisando che le Sezioni Unite hanno affermato che il riconoscimento del carattere omnicomprensivo del danno non patrimoniale “non può andare a discapito del principio dell’integralità del risarcimento medesimo”. Il risarcimento del danno non patrimoniale deve ristorare interamente il pregiudizio subito dalla vittima.
Premesso che il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio risponde a semplici esigenze descrittive e non costituisce il riconoscimento di distinte categorie di danno. Spetta al Giudice accertare la sussistenza del pregiudizio allegato, al di là del nome attribuitogli, e di provvedere alla sua integrale riparazione.
Secondo la Cassazione, infatti, “nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica categoria “danno non patrimoniale”” il Giudice deve tener conto “dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto”.
Pertanto, nel caso di specie, poichè l’infortunato, a seguito dell’incidente e dei gravissimi postumi, non aveva più potuto praticare lo sport che precedentemente praticava con ottimi risultati, non aveva più potuto continuare la pratica di commercialista, nè coltivare la vita di relazione e si era isolato socialmente, per la Cassazione “la corte territoriale ha congruamente e correttamente riconosciuto un ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico” procedendo così ad una corretta personalizzazione del risarcimento del danno.

(Valeria De Leo – v.deleo@lascalaw.com)