Trib. Brescia, 15 gennaio 2014 (leggi la sentenza per esteso)
Il Tribunale di Brescia, con la sentenza del 15 gennaio 2014, conformemente a precedenti orientamenti giurisprudenziali della Cassazione (Sez. Un., sent. n. 4060/2010 e Cass., Sez. Un., sent. n. 6070/2013), affronta un tema di notevole interesse pratico: ovvero il principio secondo cui la cancellazione di una s.r.l. dal Registro delle imprese ne importa la immediata estinzione. La conseguenza pratica di questo principio è che il liquidatore, dal momento della cancellazione e dunque dell’estinzione della società, perderà a tutti gli effetti la capacità di stare in giudizio per conto della società.
La conseguenza di ciò è che, in qualità di legale rappresentante, dal momento della cancellazione, egli non sarà più legittimato ad azionare un credito per illegittimi addebiti per interessi al tasso ultralegale e usurari, ovvero per anatocismo e commissioni, effettuati sul conto corrente già intestato alla società estinta e dei quali non si sia tenuto conto nel bilancio finale di liquidazione. Questo diritto infatti, è un diritto di credito controverso e non, appunto, una sopravvenienza o un residuo attivo e non può essere fatto valere dal liquidatore in questo determinato momento della vicenda societaria.
Inoltre, in considerazione di ciò, la stessa cancellazione dal registro delle imprese senza tenere conto di pretese per illegittimi addebiti sul conto corrente, a prescindere dalla loro fondatezza, deve intendersi quale segnale inequivocabile della volontà da parte della società di rinunciarvi seppur implicitamente.
Il Tribunale di Brescia, dunque, ha condannato il liquidatore al pagamento delle spese processuali derivanti dal fatto di aver intrapreso un’azione giudiziaria in nome e per conto della società senza, però, detenerne la legittimazione processuale e in ossequio al principio di soccombenza nella ripartizione delle spese e degli oneri processuali, ma non solo. A consolidare il convincimento del giudice, vi è stata anche la prova della malafede da parte del liquidatore che ha intrapreso, consapevolmente, l’azione giudiziaria senza a tal fine dare rilevanza alla cancellazione dell’impresa dal registro.
20 febbraio 2014
(Franco Pizzabiocca – f.pizzabiocca@lascalaw.com)