Cass., 24 luglio 2014, n. 16974 (leggi la sentenza)
La Corte di Cassazione con sentenza n. 16974 del 24 luglio 2014 è intervenuta nuovamente sulla questione relativa alla legittimazione della società (i.e. in questo caso del liquidatore, trattandosi di società in liquidazione) a stare in giudizio laddove quest’ultima sia già stata cancellata dal Registro Imprese in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del dlgs del 17 gennaio 2003, n. 6 il quale ha modificato l’art. 2495 c.c. ed ha attribuito alla cancellazione efficacia costitutiva. In particolare tale articolo prevede quanto segue:
“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese.
Ferma restando l’estinzione della societa’, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e’ dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, puo’ essere notificata presso l’ultima sede della societa’.”
Ciò premesso, tale sentenza ha confermato l’orientamento secondo cui “deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. – il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta (dell’entrata in vigore del dlgs 6/2003), difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l’evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società”.
22 ottobre 2014
Maria Giulia Furlanetto – m.furlanetto@lascalaw.com