Cass, 18 maggio 2012, Sez. Tributaria, n. 7880
Massima: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.” (leggi la sentenza per esteso)
Con sentenza 7880 la Corte di Cassazione ha ribadito due principi dalla stessa già chiariti in casi analoghi.
Prima di tutto, i giudici di legittimità hanno dichiarato che può essere iscritta ipoteca giudiziale su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale, ma solo come atto preordinato all’esecuzione.
Secondariamente, la Suprema Corte ha osservato che, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell’ipoteca, grava sugli istanti l’onere di dimostrare che il creditore conosceva l’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)