Il 29 gennaio 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Raccomandazione della Banca Centrale Europea (“BCE”) del 17 gennaio 2020 sulle politiche di distribuzione dei dividendi n. 2020/C 30/01 (di seguito, la “Raccomandazione”).
La BCE richiama la necessità che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e della Direttiva 2013/36/UE, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
In particolare, la Raccomandazione contiene un invito per le banche ad adottare politiche sui dividendi utilizzando ipotesi conservative e prudenti, in modo da rispettare, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili e gli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale (il c.d. “supervisory review and evaluation process” o “SREP”).
I suddetti requisiti patrimoniali, inoltre, devono essere soddisfatti a livello consolidato, e se del caso, a livello sub-consolidato, nonché su base individuale, salvo che non sia stata accordata una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto dagli artt. 7 e 10 del sopra citato Regolamento (UE) n. 575/2013.
La BCE precisa, altresì, che gli enti creditizi che non siano in grado conformarsi alla Raccomandazione, in quanto ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi, devono contattare immediatamente il rispettivo gruppo di vigilanza congiunto.
La Raccomandazione è rivolta ai seguenti destinatari:
- i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi, come definiti dall’art. 2, punti 16 e 22, del Regolamento (UE) n. 468/2014, nonchè
- le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi, come definiti dall’art. 2, punti 7 e 23 del predetto Regolamento.
Con particolare riferimento a tali autorità, la BCE si attende che esse applichino la presente raccomandazione ai tali soggetti nel modo da loro ritenuto più appropriato.
Infine, analogamente a quanto previsto per i soggetti vigilati significativi, anche i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi che ritengono di non poter ottemperare alla Raccomandazione, ove applicabile, poiché si considerano giuridicamente obbligati a pagare dividendi, dovrebbero contattare immediatamente le rispettive autorità nazionali competenti.
Isabella Frisoni – i.frisoni@lascalaw.com
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