30.04.2018 Icon

Bancarotta documentale: l’onere di provare la consegna al successore spetta al precedente amministratore 

Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale l’amministratore della società fallita riveste una posizione di garanzia in base alla quale egli è tenuto alla corretta conservazione e successiva consegna della documentazione contabile dando adeguata prova dell’avvenuta trasmissione al suo successore.

La Corte di Cassazione, Sezione quinta Penale, ha ribadito, con la sentenza in commento, il principio secondo cui  l’amministratore di una società, ancorché rivesta esclusivamente un ruolo formale all’interno della stessa, si trova in una posizione di garanzia e di obbligo rispetto alla tenuta e alla conservazione della contabilità, ritenendosi dunque passibile di responsabilità penale nel caso di occultamento o mancato ritrovamento della contabilità stessa da parte del curatore fallimentare.

In particolare, nel caso di specie, il ricorrente, già amministratore della società, era stato condannato in primo grado per il delitto di bancarotta documentale e per quello di bancarotta patrimoniale; assolto dalla Corte territoriale esclusivamente per il secondo reato, proponeva impugnazione innanzi alla Suprema Corte.

Tra i motivi di doglianza proposti, spiccava quello afferente al fatto che la Corte di appello avesse fondato la propria decisione sull’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico dello stesso imputato l’adeguata dimostrazione dell’avvenuta consegna della contabilità al nuovo amministratore, la quale, nella fattispecie in esame, non era stata reperita al momento della declaratoria di fallimento.

La tesi secondo la quale, una volta accertato che la contabilità risultava affidata all’amministratore, ricadesse in capo a quest’ultimo l’onere di dar prova di averla consegnata al proprio successore, appariva agli occhi del ricorrente un’ingiusta inversione dell’onere probatorio. Al contrario, ad opinione della Corte Suprema, la corretta applicazione del grado di diligenza cui è tenuto l’amministratore stesso in qualità di organo apicale, ne determinava l’obbligo di consegna sopra descritto.

Come precedentemente accennato, il Supremo Collegio ha, infatti, sottolineato che il principio di diritto applicabile in simili casi è proprio quello della posizione di garanzia, allineandosi peraltro ad una precedente pronuncia (Cass. Pen. Sez. V n. 33243/15) la quale, sempre in tema di bancarotta fraudolenta, ha statuito  che non possa esservi esclusione della responsabilità dell’amministratore per aver delegato la tenuta della documentazione contabile ad un institore essendo, al contrario, entrambi i soggetti responsabili in qualità di titolari, nell’ambito dell’impresa, di una paritaria posizione di garanzia rispetto alla corretta tenuta della contabilità.

Si aggiunga altresì che, a parere della Suprema Corte, la condotta tipica del reato di bancarotta fraudolenta può altresì realizzarsi mediante  l’occultamento e la successiva sparizione della contabilità qualora quest’ultima sia funzionale all’intento criminoso dell’imputato il quale, avendo certamente ricevuto la corretta documentazione contabile e avendola poi deliberatamente sottratta al fine di impedire al curatore di operare una ricostruzione dell’andamento storico ed economico delle vicende patrimoniali della società, non si è limitato ad una mera condotta omissiva di mancato reperimento della contabilità, ma ha posto in essere un vero e proprio disegno criminoso implicante l’espletamento di operazioni illecite, in particolare  finalizzate al trasferimento della società stessa, nel caso di specie, in Polonia con conseguente sparizione dei movimenti economici e patrimoniali di quest’ultima.

Secondo la statuizione in esame, dunque, “la responsabilità penale dell’amministratore si concretizza, a fortiori, nell’ipotesi in cui l’omessa tenuta della documentazione necessaria si dimostri  preordinata all’impedimento, da parte del curatore fallimentare, della ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della società”; in particolare, come in principio accennato, qualora la contabilità sia stata regolarmente ricevuta dal successore così come comprovato, ad esempio, da diversi documenti, dichiarazioni testimoniali o ammissione dell’imputato stesso.

L’inversione dell’onere probatorio trova, dunque, un diretto canale di  inserimento in fattispecie sì delicate, dove il fallimento determinato da operazioni dolose configura un’eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale: ”l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.

Cass., V Sezione Penale, 14/11/2017, n. 7753 (leggi la sentenza)Fabrizio Manganiello – f.manganiello@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA