19.02.2020 Icon

Banca in LCA e legittimazioni passive sul contenzioso “pregresso”

Il Tribunale di Vicenza si pronuncia riguardo alla legittimazione passiva – o meglio, la “titolarità del lato passivo del rapporto” – tra banca cedente e cessionaria, rispetto alla contestazione in tema di prestazione dei servizi di investimento.

La vicenda, dal punto di vista fattuale, riguarda la contestazione originaria di un investitore riguardo all’acquisto di titoli obbligazionari emessi dal Gruppo Cirio.

A seguito del deposito delle difese delle parti la convenuta veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente interruzione della causa e riassunzione nei confronti della cessionaria e della cedente, nei confronti delle quali venivano spiegate domande di condanna.

In seguito, la cessionaria sollevava contestazione in merito alla titolarità passiva del diritto controverso, dando conto del fatto che i rapporti tra le parti erano già estinti alla data di cessione intercorsa, con la conseguenza che alcun giudizio poteva validamente essere proseguito nei confronti del preteso subentrante, non esistendo alcun rapporto contrattuale.

Il Giudice vicentino – per decidere sulla questione – focalizza la propria attenzione sul contesto normativo esistente ed il contratto di cessione negoziato, dando conferma della insussistenza di una responsabilità in capo alla cessionaria.

Si legge che “analizzando la normativa di riferimento, è necessario innanzitutto ricordare che l’art. 3 comma 1 del D.L. n. 99 del 25.6.2017, dopo aver stabilito che i commissari liquidatori provvedono a cedere “l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, ha introdotto alcune specifiche esclusioni dalla cessione, prevedendo in particolare alla lettera c) che da essa sono escluse “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorti successivamente ad essa e le relative passività”, e ciò in deroga al disposto dell’art. 2560 co. 2 c.c., non rientrando nel trasferimento quei debiti che, pur se annotati nelle scritture contabili prima della cessione, siano oggetto di controversie instaurate successivamente alla stessa”.

Prosegue, scomponendo le difese della parte attrice/ricorrente, che “da tale previsione e dal disposto dell’art. 3.1.2 lett. b) vii) del contratto di cessione, che annovera tra le passività incluse nella cessione i “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione”, il ricorrente, condividendo l’orientamento di una parte della giurisprudenza di merito, vorrebbe trarre la conseguenza che, in base al dato letterale delle disposizioni citate, andrebbero escluse dalla cessione soltanto le controversie relative ad atti e fatti precedenti la cessione, ma sorte successivamente ad essa, mentre viceversa, tutte controversie giudiziarie pendenti alla data della cessione, compresa quella de qua, rientrerebbero nel perimetro della cessione stessa”.

La lettura del Giudice nondimeno è assolutamente differente e dà conferma al “diverso orientamento ormai consolidatosi in capo a questo Tribunale (Cfr. ex multis Trib. Vicenza, sent. n. 1202/2018 dell’8.5.2018 – Giudice M. Colasanto; Trib. Vicenza, sent. del 20.8.2018 causa n. 10000621/2011 – Giudice S. Caparello; Trib. Vicenza, sent. del 9.11.2018 causa n. 2180/2015 – Giudice B. Biondo; Trib. Vicenza, sent. del 4.7.2019, n. 1517 – Giudice G. Campo)”, reputandosi che una controversia, pur se anteriore alla cessione, non può essere inclusa nel contenzioso cd. “pregresso” quando abbia ad oggetto un rapporto contrattuale già chiuso prima della cessione stessa.

In sintesi, secondo il condivisibile orientamento assunto dal Giudice di primo grado, può la cessionaria subentrare nei “soli rapporti negoziali ancora esistenti al momento della cessione, e non anche quelli già estinti, giacché solo con riferimento ai rapporti attuali può concepirsi quella continuità nell’esercizio dell’impresa bancaria che faceva originariamente capo alla cedente”.

Trib. Vicenza, 17 febbraio 2020, n. 352Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com

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