Il Tribunale di Roma si è espresso in merito alle modalità con la quale deve essere eseguito il pignoramento delle azioni o quote di partecipazione di una società di capitali e dei finanziamenti del socio infruttiferi, amministrate ed intestate ad una società fiduciaria.
In particolare la diatriba vede coinvolte – tra le forme di espropriazione previste dal nostro codice di rito – quella del pignoramento mobiliare e quella del pignoramento presso terzi e si apre descrivendo il discrimen tra queste due forme di espropriazione, ossia la necessaria collaborazione del “terzo”, presente nel pignoramento presso terzi ( giusto?) e che, invece, viene meno nell’espropriazione mobiliare.
Proprio su questo elemento si basa la scelta e decisione del Giudice nel caso de quo.
Analizzando, infatti, il caso particolare di pignoramento avente ad oggetto quote di partecipazione da considerarsi “non dematerializzate”, il Giudice Dott. Vigorito ha rilevato come gli strumenti finanziari, di regola, prevedono una particolare forma di deposito che avviene presso l’intermediario finanziario e, successivamente, presso la società di gestione accentrata.
Si tratta quindi di quote di cui è titolare il debitore che, pur non essendo materialmente detenute dalla società fiduciaria, sono nella disponibilità della stessa chiamata ad amministrarle sulla base di un contratto.
Pertanto, poiché per l’espropriazione delle suddette quote è necessaria la collaborazione del terzo amministratore fiduciario, si ritiene che lo strumento processuale da utilizzare per l’esecuzione sia effettivamente quello della espropriazione presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c., non quello dell’espropriazione mobiliare.
Trib. Roma, 10 maggio 2016, n. 9366 (leggi la sentenza)