31.05.2013 Icon

Azione revocatoria fallimentare ex art. 66 l.f.

Trib. Mantova, 19 aprile 2013, n. 291 (leggi la sentenza per esteso)

Il tribunale di Mantova, con la sentenza n. 291/13 del 19 aprile del 2013 si è occupata di un caso in cui, dopo la proposizione dell’azione revocatoria sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore ribadendo come la legittimazione alla proposizione o alla prosecuzione dell’azione spetta in via esclusiva al curatore fallimentare il quale subentra, quale sostituto processuale, alla massa dei creditori concorsuali che risultano, quindi, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l’azione per tutta la durata  della procedura fallimentare.

In proposito va rilevato che è pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. 28.05.2009 n. 12513; Cass. 19.05.2006 n. 11763; Cass. 8.09.2005 n. 17943; Cass. 19.07.2002 n. 10547) il principio secondo cui qualora, dopo la proposizione dell’azione revocatoria ordinaria, sopraggiunga la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione dell’azione medesima compete in via esclusiva al curatore fallimentare, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori concorsuali, ormai privi della legittimazione ad iniziare o proseguire l’azione […]”.

L’azione revocatoria ex art. 66 L.F. è, quindi, uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione di tutti i suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento (il cosiddetto periodo sospetto, recentemente dimezzato dalla riforma delle procedure concorsuali): essa consente, infatti, di colpire gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum. Suo tramite il curatore può rendere inefficaci gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell’anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento, conseguentemente imponendo ai terzi che hanno ottenuto beni o denaro di restituire quanto ricevuto, o, se hanno ottenuto garanzie, retrocedendoli dal rango privilegiato a quello chirografario.

Il Tribunale di Mantova precisa che il subentro del curatore fallimentare nella legittimazione processuale della massa dei creditori ha la particolarità di comportare “una modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d’inopponibilità dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio del singolo creditore che ha proposto l’azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti (v. Cass. S.U. 17.12.2008 n. 29420) […]”.

Ne consegue che l’azione revocatoria proposta dal creditore procedente dopo la dichiarazione di fallimento del debitore risulta, quindi, improcedibile e lo stesso non può rimanere nel processo né come parte né come interventore adesivo in quanto, la decisione non potrà che produrre effetti riflessi di mero fatto nei suoi confronti.

Per quanto riguarda le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente e nell’effettività del danno inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell’atto traslativo da parte del debitore oltre che di un certo atteggiamento soggettivo.

In ordine al primo profilo, nel caso di specie l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nonché l’ammissione al passivo del fallimento della debitrice costituiscono elementi idonei a far ritenere integrato tale requisito, dovendosi, peraltro, rammentare, che l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito (cfr. Cass. 7.10.2008 n. 24757).

Per quanto riguarda l’effettività del danno va rilevato che a determinare l’eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore e, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore procedente che agisca in revocatoria “è invece onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (v. Cass. 29.03.2007 n. 7767; Cass. 4.07.2006 n. 15265; Cass. 14.10.2005 n. 19963; Cass. 18.03.2005 n. 5972; Cass. 6.08.2004 n. 15257; Cass. 24.07.2003 n. 11471; Cass. 6.05.1998 n. 4578).

In ordine all’elemento psicologico va, ricordato, che nell’ambito della revocatoria ordinaria lo stesso si atteggia diversamente a seconda che l’atto revocando sia anteriore o posteriore al sorgere del credito e che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità con la conseguenza che “prestata la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura del credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento giacché l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione […]”(cfr. Cass. 4.12.2009 n. 25556; Cass. 9.04.2009 n. 8680; Cass. 19.10.2006 n. 22465; Cass. 25.01.2006 n. 1413; Cass. 7.07.2003 n. 10702; Cass. 27.06.2002 n. 9349).

Infine, per quanto riguarda il c.d. consilium fraudis  da parte del terzo, va rammentato che “non occorre la c.d. partecipatio fraudis essendo sufficiente la consapevolezza generica del pregiudizio alle ragioni dei creditori complessivamente considerate, che può essere provata anche per presunzioni […]” (v. Cass. 18.05.2005 n. 10430). Nel caso di specie, da un lato la debitrice aveva realizzato una vendita contestuale di tutti i diritti immobiliari di cui era titolare nel qual caso, secondo la giurisprudenza, nel caso di spoglio totale dei propri diritti la conoscenza è in re ipsa (v. Cass. 23.05.2008 n. 13404; Cass. 27.03.2007 n. 7507) e, dall’altro, l’acquirente era socia della venditrice, nonché connessa alla stessa da legami di parentela.

(Michela Crestani – m.crestani@lascalaw.com)