Tribunale di Reggio Emilia, 16 aprile 2014 (leggi la sentenza per esteso)
Nel decreto del 16 aprile 2014 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, il collegio affronta le conseguenze della risoluzione ex art. 186 L.F. di una proposta concordataria già omologata e in parte fondata sulla parziale conversione del credito chirografario in capitale sociale con conseguente assegnazione ai creditori delle azioni di nuove emissione in soddisfazione del relativo credito pecuniario originario.
In particolare, il Tribunale sostiene che trattandosi – quella del caso di specie – di proposta concordataria contraddistinta (in parte) dall’esecuzione di operazioni straordinarie dagli effetti irreversibili, ed essendo la stessa ricostruita in termini di datio in solutum, la successiva risoluzione ex art. 186 L.F. non può avere effetti ex tunc e comportare il ripristino dello status quo ante.
Invero, i giudici di merito precisano che, ove vi sia stata – nell’ambito di riorganizzazioni societarie eseguite in sede concordataria per mezzo di operazioni finanziarie, sul capitale e straordinarie – una mutazione qualitativo/quantitativa del credito, la successiva risoluzione del concordato non può comportare la riviviscenza di detto credito nella sua originaria consistenza, essendo irreversibile l’effetto estintivo (e satisfattivo) della datio in solutum.
Pertanto, il creditore chirografario potrà essere ammesso al passivo del sopravvenuto fallimento, solo per la parte che non è stata oggetto di esecuzione della prestazione concordataria con la datio in solutum e, quindi, nel caso di specie, che non è stata convertita in capitale.
2 luglio 2014
(Giada Salvini – g.salvini@lascalaw.com)