24.11.2016 Icon

Atto estraneo all’oggetto sociale: rimedi alla sua inefficacia

L’atto ultra vires viene considerato “inefficace” nel  caso in cui la controparte (beneficiaria diretta dell’atto stesso) abbia «intenzionalmente agito a danno della società» (si veda art. 2384 cc).

Per evitare che l’atto possa essere considerato inefficace, si ritiene possibile tuttavia adottare preventivamente una delibera assembleare (meglio se all’unanimità così da scongiurare che soci assenti e dissenzienti possano recedere dalla società) che autorizzi l’organo amministrativo a dare seguito all’opeazione ultra virus.

In alternativa, si ritiene ammissibile l’adozione di una delibera assembleare successiva all’atto stesso di ratifica del l’operato degli amministratori.

Così facendo, si scongiura -tra l’altro -l’azione di responsabilità ai danni dell’organo amministrativo, colpevole (appunto) di essere uscito dai ‘paletti’ dell’oggetto sociale e dunque di aver posto in essere un atto ne’ utile ne’ strumentale  all’attività economica della società.

Sul punto si veda:

In tema di società di capitali, l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, in ordine alla quale è rimesso alla società e solo ad essa il potere di respingere gli effetti di quell’atto, di assumerli ex tunc, attraverso la ratifica, o ancora di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa” (Cass. civ., Sez. I, 15 aprile 2008, n. 9905), o ancora Cassazione n. 18449 del 21 settembre 2015, ovvero Cassazione n. 5522 del 19 marzo 2015).

Maria Giulia Furlanettom.furlanetto@lascalaw.com

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