28.08.2019 Icon

Attenzione alla legittimazione

Il Tribunale di Milano, decidendo la causa relativa a degli investimenti in fondi, individuando quale convenuto solamente la Società di Gestione del Risparmio, rigetta le domande proposte individuando come i 4/5 delle domande fossero rivolte nei confronti del soggetto “sbagliato”, mentre l’unica domanda astrattamente corretta risultava infondata.

Nello specifico lo stesso attore deduceva di aver intrattenuto rapporti contrattuali con un intermediario finanziario per il tramite del quale aveva acquistato quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso dal 2005, cui negli anni successivi effettuava ulteriori sottoscrizioni.

L’azione proposta, quindi, nei confronti della società di gestione interessavano per lo più la fase di negoziazione, evidentemente effettuata dall’intermediario finanziario; vale a dire: l’omessa informazione in merito ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, nonché omessi accertamenti preventivi verso gli investitori circa la propensione al rischio e la natura dell’investimento (art. 39 c. 1 Regolamento Consob 16190/2007 e art. 28 c. 1 Regolamento Consob 11522/1998); l’omessa comunicazione della mancata quotazione delle azioni del fondo nei termini previsti dal contratto (art. 21 c. 1 lett. a) TUF); l’omessa notizia per iscritto ove il patrimonio affidato nell’ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, oltre un dato quantum (art. 28 c. 4 Regolamento Consob 11522/1998); la mancata valutazione di adeguatezza e di corrispondenza tra le caratteristiche dell’investitore e l’operazione suggerita (art. 29 Regolamento Consob 11522/1998 e degli artt. 39 e 40 Regolamento Consob16190/2007 e relativi allegati nonché della normativa europea); l’omessa comunicazione di informazione appropriate e comprensibili ai clienti sulla natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi (artt. 27 e 28 Regolamento Consob 16190/2007); nonché, infine, la mancata conferma al cliente della sottoscrizione dei contratti di adesione al fondo a carico della Sgr (art. 28 Regolamento di gestione e art. 11.7 del Prospetto Informativo).

Tranne l’ultima censura, tutte le altre sono state immediatamente ritenute non ammissibili in quanto il “fondamento dell’asserita responsabilità contrattuale della Sgr contengono prescrizioni e obblighi di cui sono destinatari testualmente ed esclusivamente gli intermediari finanziari e non le società di gestione del risparmio”.

L’inadempimento connesso alla informativa delle conferme della ricezione e della corretta esecuzione della sottoscrizione da effettuarsi entro 30 giorni, ammesso dalla Società convenuta, non può comportare alcun effetto negativo per l’investitore.

Nel merito infatti il Giudice osserva che la domanda di risoluzione contrattuale non poteva trovare accoglimento giacché “l’invio della conferma delle sottoscrizioni e dei relativi allegati avrebbe solamente confermato al cliente informazioni già conosciute e di cui era stato reso edotto al momento della stipula (data del ricevimento della domanda, data di ricevimento da parte della banca depositaria del mezzo di pagamento, importo versato, importo totale delle commissioni e altri oneri, numero di quote attribuite), sicché si può affermare che siffatto adempimento abbia carattere meramente ricognitivo”.

Nemmeno la richiesta risarcitoria poteva trovare ragione, in quanto l’attore non aveva dimostrato l’esistenza di una danno che fosse direttamente collegato e collegabile all’inadempimento denunciato, nonché un nesso causale relativo.

Tribunale di Milano, 21 giugno 2019, n. 6049Paolo Francesco Bruno – p.bruno@lascalaw.com

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