Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 2049 del 27 settembre 2012, si è pronunciato in materia di oneri gravanti sulla banca in caso di negoziazione di assegno circolare. In particolare, nel caso di specie, l’attrice aveva chiesto alla propria banca di informarsi sulla “bene emissione” del titolo, prima di procedere all’incasso e l’istituto di credito aveva assolto a tale istanza mediante una telefonata; in seguito, tuttavia, era emerso che l’assegno faceva parte di un gruppo di moduli in bianco trafugati e, pertanto, non era stato possibile incassarlo.
Il Giudice in tale fattispecie ha ritenuto la banca responsabile, perché – stante la sua posizione di operatore qualificato – avrebbe dovuto chiedere una conferma scritta o quanto meno identificare il funzionario dell’istituto emittente, competente a dare l’informazione richiesta. Il Tribunale di Verona ha, quindi, condannato la convenuta al risarcimento del danno.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)