23.06.2021 Icon

Assegni contraffatti e grave negligenza del cliente: la banca non risponde

Si segnala una recente decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di assegni.

Il Collegio di Napoli dell’ABF, con la decisione n. 11090 del 29 aprile 2021, nell’escludere il concorso di responsabilità dell’intermediario ex art. 1227 c.c. per aver incassato un assegno contraffatto, ha applicato il principio di diritto secondo cui “l’intermediario va esente da responsabilità allorquando l’alterazione non sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cassazione Civ., sez. I, sent. n. 12806/16)”.

Il procedimento arbitrale traeva origine dal ricorso presentato da una società che, in data 9.9.2019, emetteva un assegno recante quale data di emissione il 31.12.2019 anziché quella effettiva. Tale assegno, emesso per il pagamento di una fattura rilasciata da un fornitore della ricorrente, veniva poi consegnato nelle mani di un corriere appositamente incaricato dal fornitore.

In un momento successivo, il legale rappresentante della società ricorrente apprendeva che tale assegno era stato pagato il 23.12.2019 a un soggetto diverso dal beneficiario.

Sulla scorta di tali premesse la società ricorrente affermava che nessun addebito poteva esserle mosso, atteso “che ha provveduto a consegnare il titolo in busta chiusa al corriere”, sussistendo, invece, la responsabilità della banca trattaria “per non aver adottato accorgimenti idonei ad escludere i rischi di clonazione dell’assegno in assenza, come nel caso, di difetti di diligenza del cliente”.

Nel caso di specie, il Collegio arbitrare è giunto ad escludere il concorso di colpa dell’intermediario, sulla considerazione delle gravi negligenze imputabili alla società ricorrente.

In particolare, il Collegio ha qualificato come grave negligenza il comportamento della società la quale:

  • affidava ad un vettore – benché in precedenza fosse stata vittima di analoghe truffe – l’assegno in questione, apponendo sul titolo, peraltro, una data diversa temporalmente distante da quella effettiva;
  • nonostante la discrasia tra le suddette date, non monitorava con costanza l’esito della spedizione e la consequenziale consegna del titolo al fornitore;
  • si era ben guardata anche dal monitorare il proprio conto corrente, comportamento questo che le avrebbe consentito di denunciare con immediatezza l’addebito dell’assegno, tra l’altro avvenuto in data precedente (24.12.2019) rispetto a quella di emissione (31.12.2019) indicata nel medesimo.

Sebbene avesse già ampiamente rilevato l’esclusiva responsabilità della ricorrente, il Collegio ha poi oltremodo escluso qualsiasi addebito in capo alla banca a titolo di concorso per aver questa incassato il titolo contraffatto.

Ed infatti – ha rilevato il Collegio – benché il titolo contraffatto risultasse negoziato in modalità di check image truncation (CIT), con invio all’intermediario trattario dei dati e dell’immagine dell’assegno, nella fattispecie in oggetto l’assegno contestato possedeva tutti gli elementi di sicurezza previsti per gli assegni di nuova tipologia, quali micro-foratura del numero dell’assegno e stampa del codice Data Matrix.

Sotto tale profilo, pertanto, l’Arbitro ha rilevato che la banca avesse pienamene assolto all’obbligo di adozione dei dovuti presidi di sicurezza del titolo. Ha aggiunto, altresì, che dal raffronto tra il titolo originale e quello contraffatto risultava che la firma apposta sul titolo contraffatto fosse apparentemente conforme a quella dell’intestataria del conto.

In conclusione, il Collegio di Napoli ha ritenuto che la banca avesse fornito idonea dimostrazione che le alterazioni del titolo non sarebbero state rilevabili nella diversa ipotesi di procedura ordinaria.

Andrea Monesiglio – a.monesiglio@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA