Il giudice può limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, quando il grado di conflittualità coniugale è lieve o addirittura inesistente.
È così che statuisce la Corte di Cassazione con la decisione n. 11783/2016. Pertanto, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, valutato il grado di conflittualità esistente e la rispondenza dell’assegnazione parziale al genitore non affidatario all’interesse dei minori, la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell’immobile agevolerebbe in concreto “la condivisione della genitorialità e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori”.
Tale decisione risulta coerente con la giurisprudenza dominante, secondo la quale l’art. 155 quater c.c. tutela “l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
Cass., Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11783 (leggi la sentenza)