Tribunale di Verona, 23 maggio 2014
Con la pronuncia in commento il Tribunale di Verona ha affermato che qualora il legale di una delle parti di un giudizio riesca a far rilevare quella che è l’infondatezza delle domande avversarie nonché a far valere la validità e la fondatezza delle proprie domande, senza dover ricorrere a delle prove costituende e quindi soltanto grazie al proprio apporto argomentativo, il Giudice, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D.M. n. 55 del 2014 può aumentare il compenso dello stesso.
Il Tribunale di Verona ha inoltre rilevato che l’art. 4 del D.M. 55 del 2014 ha recepito il parere del Consiglio di Stato del 18 gennaio 2013 e la stessa norma ha quindi previsto ciò che lo stesso Consiglio in quell’occasione aveva definito come una ipotesi di “soccombenza qualificata”, riconoscibile d’ufficio dal Giudice avente la duplice finalità di scoraggiare pretestuose resistenze processuali e di valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell’avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie.
5 giugno 2014
(Stefano Scotti – s.scotti@lascalaw.com)